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Decreto — n. 19585/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19585/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19585/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 5101/2024Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 19585/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 5101/2024 proposto da:SOLAR ENERGY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Beatrice Fimiani e Mario Martinelli;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 40/2/2023depositata il 26 luglio 2023.Visto l’atto depositato il 4 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia con contestuale rinuncia al ricorso incidentale;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19585/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 5101/2024 proposto da:SOLAR ENERGY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Beatrice Fimiani e Mario Martinelli;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 40/2/2023depositata il 26 luglio 2023.Visto l’atto depositato il 4 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia con contestuale rinuncia al ricorso incidentale;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria contenzioso tributario rinuncia a pretese di salario conseguenze del ritiro sospensione della riscossione fiscale sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
40/2/2023depositata il 26 luglio 2023.Visto l’atto depositato il 4 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia con contestuale rinuncia al ricorso incidentale;visto l’art. 391 cod.
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Testo completo

!Numero registro generale 5101/2024Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 19585/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 5101/2024 proposto da:SOLAR ENERGY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Beatrice Fimiani e Mario Martinelli;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 40/2/2023depositata il 26 luglio 2023.Visto l’atto depositato il 4 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia con contestuale rinuncia al ricorso incidentale;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 11/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO