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Decreto — n. 19576/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal after client withdraws lawsuit, allowing cost compensation between parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 19576/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the lawsuit on June 8, 2026. The lower court had previously ruled against the appellant, but the withdrawal rendered the appeal moot. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal extinguishes the proceedings, entitling the court to order mutual compensation of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings mutual compensation of costs Italian Supreme Court tax dispute ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 20588/2025Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 19576/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 20588/2025 proposto da:ANDREANI TRIBUTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Edoardo Mensitieri;-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelica Razzano;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.2415/7/2025 depositata il 21 marzo 2025.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver definito la controversia con la controparte;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 10/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO