Decreto — n. 19571/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 1656/2025Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 19571/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 1656/2025 proposto da:AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA CON SOCIO UNICO ATM, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dall’avv. Giuseppe Marini e dall’avv. Leonardo Perrone;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.1680/9/2024 depositata l’11 giugno 2024.Visto l’atto depositato il 29 maggio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19571/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1656/2025 proposto da:AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA CON SOCIO UNICO ATM, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dall’avv. Giuseppe Marini e dall’avv. Leonardo Perrone;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.1680/9/2024 depositata l’11 giugno 2024.Visto l’atto depositato il 29 maggio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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!Numero registro generale 1656/2025Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 19571/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 1656/2025 proposto da:AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA CON SOCIO UNICO ATM, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dall’avv. Giuseppe Marini e dall’avv. Leonardo Perrone;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.1680/9/2024 depositata l’11 giugno 2024.Visto l’atto depositato il 29 maggio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 10/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO