Supreme Court declares tax appeal extinguished due to parties' mutual settlement and joint withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished following a mutual settlement agreement between the Municipality of Zevio and the taxpayer. The parties jointly requested the termination of the proceedings, which the Court interpreted as a formal withdrawal by the appellant with acceptance by the respondent. Consequently, the litigation was dismissed without further merits analysis, and procedural costs were compensated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings, the Court declares the litigation extinguished, treating the joint request as a withdrawal by the appellant with acceptance by the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 24759/2024Numero sezionale 1593/2026Numero di raccolta generale 19569/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 24759/2024 proposto da:COMUNE DI ZEVIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pasquale Russo, Francesco Padovani e Fabio Coli;-ricorrente-controrappresentata e difesa dall’avv. Luigi Annunziata;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, sez. staccata diVerona, n. 350/2/2024 depositata l’11 aprile 2024.Visto l’atto depositato il 12 maggio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente conadesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 10/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO