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Decreto — n. 19555/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19555/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19555/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 23453/2023Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 19555/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 23453/2023 proposto da:ALAMEDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Beatrice Fimiani e Mario Martinelli;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 20/1/2023depositata il 21 aprile 2023.Visto l’atto depositato il 5 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19555/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 23453/2023 proposto da:ALAMEDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Beatrice Fimiani e Mario Martinelli;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 20/1/2023depositata il 21 aprile 2023.Visto l’atto depositato il 5 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario rinuncia al reddito ritiro dell'istanza giudiziaria arretrati d'imposta differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
20/1/2023depositata il 21 aprile 2023.Visto l’atto depositato il 5 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 23453/2023Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 19555/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 23453/2023 proposto da:ALAMEDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Beatrice Fimiani e Mario Martinelli;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 20/1/2023depositata il 21 aprile 2023.Visto l’atto depositato il 5 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 11/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO