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Decreto — n. 19546/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement; parties conciliated and waived legal recourse.

Numero d'incarto Decreto — n. 19546/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal admissible but ultimately extinguished the proceedings because the parties reached a settlement. The Municipality of Briatico, as the appellant, formally renounced the lawsuit against Magec Srl, with the opposing party agreeing to this withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary as the dispute was resolved amicably.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties in a cassation appeal reach a settlement and the appellant renounces the recourse, the court declares the proceedings extinguished without ruling on the merits.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of appeal extinction of proceedings amicable resolution cassation dismissal ritiro delle conclusioni civili rinuncia al brevetto rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 5781/2022Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 19546/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 5781/2022 proposto da:COMUNE DI BRIATICO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avv. Antonio Fuscà;-ricorrente-controMAGEC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Giulio Nicola Nardo;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t.;-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 2662/2/2021depositata il 26 luglio 2021.Visto l’atto depositato il 25 maggio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 10/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO