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Ordinanza — n. 19506/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove service of notice on opposing parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19506/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the formal service of the petition on Unicredit S.p.A. and its counsel could not be proven. Although the documents were mailed, the lack of official delivery receipts meant the legal requirement for proper notification was not met. Consequently, the court refused to examine the merits of the argument regarding municipal tax rate annulment.

Regesto Legislator

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Art. 149 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The mere mailing of a cassation appeal does not constitute valid service; without a delivery receipt proving actual receipt, the notification is deemed non-existent, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal service of notice delivery receipt inadmissibility contradictory proceedings postal service procedural requirement rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 149 c.p.c.
Delle Foglie èpriva dell’avviso di ricevimento.Va, allora, ricordato che la notifica tramite del servizio postale nonsi esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con laconsegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimentoprescritto dall'art. 149 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 360, first paragraph, number 3, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso il Comune ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num.
Art. 32 of Law no. 142/1990
Art. 65, paragraph 2, D.Lgs. no. 507/1993
Art. 13, paragraph 1-quater, D.P.R. no. 115/2002
Nondimeno, va dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 149 c.p
Delle Foglie èpriva dell’avviso di ricevimento.Va, allora, ricordato che la notifica tramite del servizio postale nonsi esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con laconsegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimentoprescritto dall'art. 149 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8416/2025
Cass. n. 8416/2025, che richiama, fra molte, Cass.
Cass. n. 20778/2021
Cass. n. 25552/2017
Cass. n. 25552/2017, tutte nel solco di quanto chiaritoda Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., n. 624/2008
25552/2017, tutte nel solco di quanto chiaritoda Cass., Sez. Un., n. 624/2008).L'avvenuta notificazione, infatti, è requisito ordinario diammissibilità del ricorso per cassazione, che postula la ritualeinstaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggettocontrointeressato (v.
Cass. n. 26399/2021
Cass. n. 8291/2005
8416/2025 cit., che menziona Cass.26399/2021; Cass. n. 8291/2005).5.
Sez. Un., n. 624/2008
25552/2017, tutte nel solco di quanto chiaritoda Cass., Sez. Un., n. 624/2008).L'avvenuta notificazione, infatti, è requisito ordinario diammissibilità del ricorso per cassazione, che postula la ritualeinstaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggettocontrointeressato (v.
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Testo completo

ppresentante pro tempore, rappresentato e difeso,in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. Roberta Cannarozzo (codice fiscale CNN RRT59T54 G273 B).- RICORRENTE –CONTROUNICREDIT S.P.A. (codice fiscale 00348170101), in persona dellegale rappresentante pro tempore.- NON COSTITUITA –Numero registro generale 20102/2022Numero sezionale 3661/2026Numero di raccolta generale 19506/2026Data pubblicazione 12/06/2026per la cassazione della sentenza n. 685/14/2022 della Commissionetributaria regionale della Sicilia, depositata il 27 gennaio 2022, nonnotificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere Ugo Candia.1.

Oggetto di controversia è il diniego opposto dal Comune diPalermo alla richiesta di rimborso della TARSU relativa all’annod’imposta 2008 avanzata dal suindicato istituto bancario.2. Da quanto riportato in ricorso, non essendo stata depositata lasentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dalla contribuente.3. Il Comune di Palermo proponeva ricorso per cassazione avversodetta pronuncia, articolando un solo motivo di impugnazione.4. Unicredit S.p.A. è restata intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso il Comune ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 32della legge n. 142/1990 e 65, comma 2, d.lgs. n. 507/1993,assumendo che l’annullamento giurisdizionale della delibera comunaledella tariffa per una annualità precedente non ha effetti caducantisulle successive delibere (non impugnate) meramente ripetitive diquella annullata, stante l’autonoma delle delibere, dovendo escludersisia la sussistenza di un giudicato esterno, che la disapplicazione daparte del giudice tributario.Il ricorrente ha poi aggiunto che nella Regione Sicilia la concretadeterminazione delle aliquote delle tariffe annuali TARSU compete allaGiunta comunale e non al Consiglio.Numero registro generale 20102/2022Numero sezionale 3661/2026Numero di raccolta generale 19506/2026Data pubblicazione 12/06/20262.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.2.1. Non risulta, infatti, la notifica del ricorso in esame all’istituitobancario.Dall’esame degli atti emerge che è essa veniva eseguita mediantel’ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di Palermo tramiteservizio postale ed indirizzata:a). all’«avv. Silvio Scelfo in proprio e nella qualità di procuratoredomiciliatario costituito in giudizio per la Unicredit spa, in persona dellegale rappresentante pro tempore, presso lo studio del predettodifensore con sede in Palermo. Via Generale V. Magliocco, 1 cap90100»;b). alla «Unicredit spa, con sede legale in Roma, Via AlessandroSpecchi, 16 (c.f. 00348170101), in qualità di incorporante il Banco diSicilia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore […]»;c). all’«avv.

Delle Foglie Sabrina, con studio in Bari, via Calefati,95 Cap 70122«.La richiesta di notifica venne inoltrata il 21 luglio 2022.Emerge, poi, dagli atti che la notifica all’avv. Silvio Scelfo nonandò a buon fine, risultando «non più in sede […] perché in pensionecome dichiarano presso la sede di Unicredit S.P.A.» (v. avviso diricevimento del 22 luglio 2022).La notifica ad Unicredit ha dato come responso «invio rifiutato»,come da timbro del 29 luglio 2022.Della notifica all’avv. Delle Foglia nulla è dato sapere, se non lasua spedizione in data 21 luglio 2022 e l’accettazione dell’ufficiopostale del 22 luglio 2022.4.

Alla luce di quanto precede il ricorso risulta, pertanto,inammissibile, perché la sua notifica non risulta eseguita ai suindicatiNumero registro generale 20102/2022Numero sezionale 3661/2026Numero di raccolta generale 19506/2026Data pubblicazione 12/06/2026primi due destinatari, mentre quella spedita all’avv. Delle Foglie èpriva dell’avviso di ricevimento.Va, allora, ricordato che la notifica tramite del servizio postale nonsi esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con laconsegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimentoprescritto dall'art. 149 c.p.c.

è il solo documento idoneo a provare sial'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della personaa mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzosia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, lamancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la meranullità, bensì l'inesistenza materiale della notificazione (della quale,pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art.291 c.p.c. e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo(cfr. Cass. n. 8416/2025, che richiama, fra molte, Cass. n.20778//2021;

Cass. n. 25552/2017, tutte nel solco di quanto chiaritoda Cass., Sez. Un., n. 624/2008).L'avvenuta notificazione, infatti, è requisito ordinario diammissibilità del ricorso per cassazione, che postula la ritualeinstaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggettocontrointeressato (v. Cass. n. 8416/2025 cit., che menziona Cass.26399/2021; Cass. n. 8291/2005).5. Non vi è motivo, ovviamente, di statuire sulle spese in assenzadi attività difensiva della controparte.6. Nondimeno, va dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento daparte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.Mla Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 20102/2022Numero sezionale 3661/2026Numero di raccolta generale 19506/2026Data pubblicazione 12/06/2026Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrentedi una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEANGELO MATTEO SOCCI