Cassation court remands case to lower court to verify tax deduction costs and shareholder participation integrity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision to re-evaluate tax claims for the 2002 earthquake. The court noted that the lower court correctly applied suspension norms but remanded the case to verify the deductibility of costs and the integrity of shareholder participation in the relevant companies. Consequently, the procedural outcome was a remand to the lower court for a new examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.; Art. 6 d.l. 185/2008; Art. 109 T.U.I.R.: The court must remand proceedings when the lower court fails to verify the integrity of shareholder participation or the deductibility of costs, even if suspension norms are correctly applied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
tato;-ricorrente-controDELLA POSTA FIORANGELO CRISTIANO, rappresentato e difeso dall'avv.Luigi Giardino;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n.307/2017, depositata il 6/6/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.1. Fiorangelo Cristiano Della Posta propose opposizione all’avviso diaccertamento n. TR601T301509/2010, relativo all’anno 2005, con cuil'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito dapartecipazione nelle società Sistema Ambiente s.r.l. (della quale detenevail 33% delle quote) e Top Service Programmi e Soluzioni s.a.s. di MaialePaolo (della quale era socio al 60%).Numero registro generale 29271/2017Numero sezionale 3446/2026Numero di raccolta generale 19495/2026Data pubblicazione 12/06/20262.
La CTP di Campobasso accolse parzialmente il ricorso, disponendoche l’Ufficio procedesse “alla rideterminazione della pretesa tributaria neldoveroso rispetto della legislazione di favore, prevista per i territori colpitidal sisma del 31 ottobre 2002, dei costi sostenuti per l’attivitàimprenditoriale esercitata dalle società partecipate dal ricorrente, deiversamenti possibilmente già effettuati e della proporzionale assegnazionedei redditi netti dal medesimo conseguiti”.3. La sentenza fu confermata, in grado d’appello, dalla CTR del Molise,che motivò richiamandosi a “quanto già statuito da questa Commissionecon sentenza n. 152/2/2017” e osservando come le disposizioni in tema disospensione degli adempimenti fiscali in relazione agli eventi tellurici del2002, “come chiaramente indicato nel parere della Corte dei conti per ilMolise n. 29 del 2010, va[da]no intese in senso estensivo”, nel senso che“la Corte ha qualificato i termini ivi contenuti come meramenteordinatori”.4.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi. Il Della Posta resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria lamentala «violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c.», per apparenza della motivazione.2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 6, commi 4-bis e 4-ter, d.l. n. 185/2008; 3, commi2 e 2-bis, d.l. n. 162/2008; 2, comma 1, d.l. n. 61/2008, nonché deldisposto dei d.m. del 14 novembre 2002 e del 15 novembre 2002 in temadi sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari.Osserva l’Agenzia delle entrate che la CTR si è limitata ad affermare chenon sarebbero state violate le norme in tema di sospensione dei terminirelativi agli adempimenti degli obblighi tributari in dipendenza degli eventitellurici del 2002, in violazione della normativa di riferimento che, invece,Numero registro generale 29271/2017Numero sezionale 3446/2026Numero di raccolta generale 19495/2026Data pubblicazione 12/06/2026subordina la spettanza del beneficio fiscale a presupposti oggettivi esoggettivi, non sussistenti nel caso di specie.3.
Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 109 T.U.I.R e dell’art. 2697 c.c., per avere rimessoall’amministrazione la valutazione di costi la cui deducibilità non era stataprovata dal contribuente, sul quale incombeva il relativo onere.4. L’avviso di accertamento oggetto di impugnazione è stato emesso,nei confronti dell’odierno ricorrente, in relazione (anche) a redditi dipartecipazione in una s.a.s. Ai fini della verifica dell’integrità delcontraddittorio (sussistendo, in tal caso, il litisconsorzio necessario tra lasocietà e i soci: da ultimo, si veda Cass., n. 19741/2025), si mostrapreliminarmente necessario, pertanto, esaminare gli atti impugnati, nonprodotti nel presente giudizio.
P.Q.MDispone l’acquisizione dei fascicoli di merito e rinvia il procedimento anuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/4/2026.Il PresidenteValentino Lenoci