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Ordinanza — n. 19436/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as failure to declare inadmissibility is an error of judgment, not fact, under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19436/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's failure to rule on the appeal's inadmissibility constituted an error of fact. The appellant argued that the lower court should have dismissed the appeal due to a missing document, but the court held this omission was merely a procedural oversight. Consequently, the decision was upheld because the lack of a specific ruling on inadmissibility does not equate to an erroneous perception of a factual element required for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, primo comma, e 395, num. 4, c.p.c.: The omission by a court of last instance to declare a cassation appeal inadmissible for procedural defects does not constitute an error of fact under Article 395, number 4 of the Code of Civil Procedure, as it represents a mere procedural violation rather than an erroneous perception of an existing fact.

Parole chiave

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error of fact revocation omission of inadmissibility ruling cassation appeal procedure procedural violation vs error Italian Civil Procedure Code documenti mancanti adempimento dei presupposti processuali deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis, primo comma, c.p.c.
Art. 395, num. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 22005/2025Numero sezionale 4740/2026Numero di raccolta generale 19436/2026Data pubblicazione 12/06/20261.1 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, l’errore di fattoidoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, num.
Art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti dellaricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17110/2010
Cass. n. 17110/2010, Cass.
Cass. n. 7197/2026
Cass. n. 14610/2021
Cass. n. 11693/2023
Cass. n. 25653/2013
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Testo completo

del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Camerini e AnnaRossi;-ricorrente-controCOMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, in persona del Sindaco protempore;-intimato-avverso l’ORDINANZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.7648/2025 depositata il 22 marzo 2025;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026dal Consigliere Danilo Chieca;1. La s.r.l. Parco dei Principi ha impugnato per revocazione, ai sensidegli artt. 391-bis, primo comma, e 395, num. 4, c.p.c., l’ordinanza diquesta Corte Suprema n. 7648/2025, depositata il 22 marzo 2025, resaNumero registro generale 22005/2025Numero sezionale 4740/2026Numero di raccolta generale 19436/2026Data pubblicazione 12/06/2026nell’àmbito della controversia concernente il sollecito di pagamentoemesso nei suoi confronti dal Comune di Roseto degli Abruzzi in relazionealla TARI dovuta per l’anno 2018.Con tale ordinanza:(i) è stato accolto il ricorso principale per cassazione proposto dalpredetto Comune avverso la sentenza della Commissione TributariaRegionale (CTR) dell’Abruzzo n. 183/2022 del 21 marzo 2022;(ii) è stato respinto il ricorso incidentale spiegato contro la medesimasentenza dalla società contribuente;(iii) è stata, conseguentemente, disposta la cassazione della pronunciagravata, nei limiti delle censure accolte, con rinvio della causa al giudice diprovenienza (nelle more ridenominato Corte di giustizia tributaria disecondo grado), in diversa composizione.1.1 Sostiene l’odierna ricorrente che il provvedimento impugnatosarebbe affetto da errore di fatto risultante in modo incontrastabile daglil’improcedibilità del ricorso per cassazione proposto dall’ente locale,derivante ex art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c., dal mancatodeposito di copia autentica della sentenza impugnata con la relazione dinotificazione.2.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi è rimasto intimato.3. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..4. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Mauro Vitiello, ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.5. La ricorrente ha successivamente depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 22005/2025Numero sezionale 4740/2026Numero di raccolta generale 19436/2026Data pubblicazione 12/06/20261.1 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, l’errore di fattoidoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, num. 4,c.p.c. presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazionidello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagliEsso deve:(a) consistere in un errore di percezione o in una svista materiale cheabbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fattoincontrovertibilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa,sempre che il fatto stesso non abbia costituito un punto controverso sulquale il giudice si sia pronunciato;(b) essere immediatamente rilevabile, senza bisogno di particolariindagini ermeneutiche;(c) rivelarsi essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, ladecisione sarebbe stata diversa (cfr., ex multis, Cass. n. 4071/2020, Cass.n. 12994/2022, Cass. n. 25067/2024, Cass. n. 10009/2025).1.2 Tanto premesso, deve escludersi che nel caso di specie siaravvisabile un errore revocatorio, nei termini dianzi esplicitati.1.3 Invero, nell’ordinanza n. 7648/2025 non si rinvengonoaffermazioni da cui sia possibile inferire che il collegio decidente, a causadi un errore percettivo, abbia supposto l’esistenza di un fatto -l’avvenutodeposito di copia autentica della sentenza impugnata, munita della relatadi notificazione- la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa in baseagli atti interni del giudizio di cassazione.1.4 In un simile contesto, la qui impugnata decisione risulterebbesemmai affetta da errore di diritto, per aver omesso di rilevarel’improcedibilità del ricorso derivante dall’inosservanza di una specificadisposizione processuale (quella recata dall’art. 369, secondo comma,num. 2, c.p.c.).Ciò, tuttavia, costituirebbe errore di giudizio, non di certo errore diNumero registro generale 22005/2025Numero sezionale 4740/2026Numero di raccolta generale 19436/2026Data pubblicazione 12/06/2026fatto.1.5 Sovviene, in proposito, l’elaborazione giurisprudenziale di questaCorte regolatrice formatasi con riferimento a fattispecie analoghe.In particolare, è stato affermato che il mancato rilievo della tardivaproposizione del ricorso per cassazione non integra un errore idoneo adeterminare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi degli artt.391-bis, primo comma, e 395, num. 4, c.p.c., non essendosi al cospetto diun’errata percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che emergedagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice concretarilevabilità, ma versandosi in un’ipotesi di omessa valutazione di fattirilevanti ai fini del giudizio (cfr.

Cass. n. 17110/2010, Cass. n.7197/2026).Si è chiarito, al riguardo, che non è il detto mancato rilievo aconfigurare, di per sé, errore revocatorio, bensì la circostanza che esso siascaturito dall’inesatta supposizione -esplicitata nella motivazione delprovvedimento revocando- che un determinato fatto sarebbe (o nonsarebbe) esistente.L’uno, infatti, corrisponde a una mera violazione processuale, l’altra,invece, costituisce errore percettivo tradottosi in supposizione aventeportata decisiva ai fini della commissione di tale violazione (cfr.

Cass. n.14610/2021, Cass. n. 11691/2023).1.6 I suenunciati princìpi di diritto sono stati ritenuti applicabili anchein caso di sentenza di cassazione che abbia omesso di dichiararel’improcedibilità del ricorso per inottemperanza all’onere di deposito dicopia autentica del provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 25653/2013).2. Alla luce del riferito insegnamento nomofilattico, al quale si intendedare continuità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sulleconformi conclusioni del Pubblico Ministero.3. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, essendoil Comune di Roseto degli Abruzzi rimasto intimato.Numero registro generale 22005/2025Numero sezionale 4740/2026Numero di raccolta generale 19436/2026Data pubblicazione 12/06/20264.

Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti dellaricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 4 giugno 2026.Il PresidenteLucio Napolitano