Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, Accardi Salvatore, did not act to contest the proposed settlement, while the State Attorney's Office argued that the silence constituted a formal renunciation of the appeal. Consequently, the court ruled that the procedural silence amounted to a waiver, extinguishing the litigation and ordering the appellant to bear the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
o tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controAccardi Salvatore rappresentato e difeso dall'avvocato Germano GiuseppeGarao-controricorrente-avverso la sentenza della Comm. trib. reg. Sicilia sez. dist. di Caltanissettan.2236/2022 depositata il 18/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 13088/2022Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 19426/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge condistrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 11/06/2026Rosanna Angarano