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Decreto — n. 19417/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 19417/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, represented by the General Attorney of the State, did not act within the timeframe, while the respondent, Accardi Concetta Emilia Lucia, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following the proposal of judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision 40 day time limit procedural renunciation Code of Civil Procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 13066/2022Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 19417/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

o tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controAccardi Concetta Emilia Lucia, rappresentata e difesa dall'avvocatoGermano Giuseppe Garao-controricorrente-avverso la sentenza della Comm. trib. reg. Sicilia sez. dist. di Caltanissettan.2238/2022 depositata il 18/03/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 13066/2022Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 19417/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro710,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge condistrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 11/06/2026Rosanna Angarano