Ordinanza Interlocutoria — n. 19306/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 8544/17, depositata il 16/10/2017, notificata il 27/10/2017.Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 04/06/2026 e del09/06/2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.Rilevato che:1. L’Agenzia delle entrate notificava ad Antonio De Lucia, qualelegale rappresentante della DE.AN. s.r.l. unipersonale (esercente attivitàdi commercio all’ingrosso di alimentari e tabacco), e a Eduardo Pisco eGennaro Pisco quali soci di fatto ed autori delle contestate violazioni,l’avviso di accertamento n. TF3030302431/2015, con il quale, in relazioneall’anno 2010, erano state determinate induttivamente a carico dellapredetta società, stante l’omessa presentazione della dichiarazione deiNumero registro generale 198/2018Numero sezionale 4775/2026Numero di raccolta generale 19306/2026Data pubblicazione 11/06/2026redditi, maggiori imposte a titolo di Ires (euro 132.662,00), Irap (euro25.326,00) e Iva (euro 270.459,00), oltre interessi e sanzioni, ai sensidegli artt. 39, comma 2, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973.Eduardo Pisco impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, negando di aver mai assunto il ruolo disocio e gestore di fatto della società verificata.La CTP rigettava il ricorso.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 19306/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 8544/17, depositata il 16/10/2017, notificata il 27/10/2017.Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 04/06/2026 e del09/06/2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.Rilevato che:1. L’Agenzia delle entrate notificava ad Antonio De Lucia, qualelegale rappresentante della DE.AN. s.r.l. unipersonale (esercente attivitàdi commercio all’ingrosso di alimentari e tabacco), e a Eduardo Pisco eGennaro Pisco quali soci di fatto ed autori delle contestate violazioni,l’avviso di accertamento n. TF3030302431/2015, con il quale, in relazioneall’anno 2010, erano state determinate induttivamente a carico dellapredetta società, stante l’omessa presentazione della dichiarazione deiNumero registro generale 198/2018Numero sezionale 4775/2026Numero di raccolta generale 19306/2026Data pubblicazione 11/06/2026redditi, maggiori imposte a titolo di Ires (euro 132.662,00), Irap (euro25.326,00) e Iva (euro 270.459,00), oltre interessi e sanzioni, ai sensidegli artt. 39, comma 2, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973.Eduardo Pisco impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, negando di aver mai assunto il ruolo disocio e gestore di fatto della società verificata.La CTP rigettava il ricorso.2.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
so la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 8544/17, depositata il 16/10/2017, notificata il 27/10/2017.Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 04/06/2026 e del09/06/2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.Rilevato che:1. L’Agenzia delle entrate notificava ad Antonio De Lucia, qualelegale rappresentante della DE.AN. s.r.l. unipersonale (esercente attivitàdi commercio all’ingrosso di alimentari e tabacco), e a Eduardo Pisco eGennaro Pisco quali soci di fatto ed autori delle contestate violazioni,l’avviso di accertamento n. TF3030302431/2015, con il quale, in relazioneall’anno 2010, erano state determinate induttivamente a carico dellapredetta società, stante l’omessa presentazione della dichiarazione deiNumero registro generale 198/2018Numero sezionale 4775/2026Numero di raccolta generale 19306/2026Data pubblicazione 11/06/2026redditi, maggiori imposte a titolo di Ires (euro 132.662,00), Irap (euro25.326,00) e Iva (euro 270.459,00), oltre interessi e sanzioni, ai sensidegli artt. 39, comma 2, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973.Eduardo Pisco impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, negando di aver mai assunto il ruolo disocio e gestore di fatto della società verificata.La CTP rigettava il ricorso.2.
Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Campania, la quale accoglieva il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a tre motivi.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 04/06/2026.Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c., con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.Anche il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.È stata fissata la riconvocazione dell’adunanza camerale per il09/06/2026.Considerato che:Preliminarmente occorre rilevare che l’avviso di fissazionedell’adunanza camerale del 04/06/2026 non è stato comunicatoall’Agenzia delle entrate, in violazione di quanto previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c., sicché occorre disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026 e in riconvocazione il 9 giugno2026.Il PresidenteMaria Luisa De Rosa