Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19251/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows tax appeal, annulling high-value notices for irregular notification while dismissing others.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19251/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss the tax collection notices. The court found that notices exceeding €1,000 were invalid due to a lack of return receipts, whereas lower-value notices were properly served. Consequently, the judgment was annulled for the specific high-value debts but upheld for the remaining amounts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 382, cod. proc. civ.: The court may partially annul a lower court decision declaring the cessation of the subject matter of the dispute when specific tax notices are invalidated due to procedural defects like irregular notification, while maintaining the dismissal of the appeal regarding properly served notices.

Parole chiave

Generato dall'IA
irregular notification tax collection notices partial annulment cessation of dispute return receipts requirement tax appeal cassation procedural defect contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primecure – che aveva respinto il ricorso originario del contribuente– con l’annullamento delle cartelle di pagamento per importisuperiori ad € 1.000,00 (quindi, al di sopra del limite fissatodall’art. 4, comma 1, del d.l.
Art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
Art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215
Con il primo motivo, si denuncia: «Violazione di legge aisensi dell'art. 360 comma 1 n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
29620110078392338, sull'erroneo presupposto che,essendo stata ricevuta da persona convivente, occorresse, anorma dell'art. 139 c.p.c., l'invio della raccomandatainformativa», laddove:
artt. 26 D.p.r. n. 602/73
3 in relazione all'artt. 26 D.p.r. n. 602/73, art.
art. 2909 c.c
Con il quinto motivo, si denuncia: «Error in procedendo.Violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art.
art. 139 c.p
29620110078392338, sull'erroneo presupposto che,essendo stata ricevuta da persona convivente, occorresse, anorma dell'art. 139 c.p.c., l'invio della raccomandatainformativa», laddove:
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

D.L. N.119/2018IMPUGNAZIONE DI ESTRATTI DI RUOLODott.ssa Milena Balsamo Consigliere INAMMISSIBILITÀDott. Giuseppe Lo Sardo Consigliere relatore Ad. 27/5/2026 CCDott. Alessio Liberati Consigliere R.G. N. 20750/2020Dott. Francesco Bruno Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20750/2020 R.G., proposto“Riscossione Sicilia S.p.A.”, con sede in Palermo, in persona delpresidente del consiglio di amministrazione pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Grazia Vivinetto, constudio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pecper notifiche e comunicazioni: mariagrazia.vivivinetto@-cert.avvocatitermini.it), giusta procura in calce al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTECONTROLeto Pietro, rappresentato e difeso dall’Avv.

Francesco ScardaciDi Grazia, con studio in Catania, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: francesco.scar-dacidigrazia@pec.ordineavvocaticatania.it), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;CONTRORICORRENTENumero registro generale 20750/2020Numero sezionale 4595/2026Numero di raccolta generale 19251/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia il 30 dicembre 2019, n. 7850/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 27 maggio 2026 dal Dott.

Giuseppe LoSardo.1. La “Riscossione Sicilia S.p.A.” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Sicilia il 30 dicembre 2019, n.7850/12/2019, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione degli estratti di ruolo per trenta cartelle dipagamento nei confronti di Pietro Leto (che, a suo dire, nonsarebbero state mai notificate) da parte della “RiscossioneSicilia S.p.A.”, per vari tributi, nella misura complessiva di €165.601,17, ha dichiarato la cessazione della materia delcontendere ex art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2018, n. 136, con riguardo ad alcune cartelle di pagamento, edha accolto con riguardo ad altre cartelle di pagamento l’appelloproposto da Pietro Leto nei confronti della “Riscossione SiciliaS.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Palermo il 25 novembre 2015, n.5793/3/2015, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2.

Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primecure – che aveva respinto il ricorso originario del contribuente– con l’annullamento delle cartelle di pagamento per importisuperiori ad € 1.000,00 (quindi, al di sopra del limite fissatodall’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.Numero registro generale 20750/2020Numero sezionale 4595/2026Numero di raccolta generale 19251/2026Data pubblicazione 11/06/2026136), a causa della irregolare notifica (per carenza degli avvisidi ritorno delle raccomandate informative).3.

Pietro Leto ha resistito con controricorso.4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a sei motivi.Preliminarmente, si devono disattendere le eccezioni diimprocedibilità e inammissibilità del ricorso per cassazione,essendo state rispettate le prescrizioni relative alla costituzionein giudizio ed essendo stati formulati i relativi motivi conindicazione specifica e dettagliata delle censure attingenti lasentenza impugnata.2. Con il primo motivo, si denuncia: «Violazione di legge aisensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.- Violazione artt. 115 e116 cpc- con riguardo alla cartella n. 29620100095149844 diEuro 659,77», per essere stata erroneamente ritenuta dalgiudice di appello la cessata materia del contendere inrelazione al credito portato dalla cartella di pagamento n.29620100095149844, che non era stata inserita nell’elencodello sgravio disposto dall’agente della riscossione.Secondo la prospettazione della ricorrente:

«Con riguardo allacartella n. 29620100095149844 va immediatamente rilevatoche erroneamente il giudice dell’appello ha ritenuto cessata lamateria del contendere, in relazione all’art. 4 D.L. 119/2018convertito nella legge 136/2018. Dall’estratto di ruolodepositato in prossimità dell’udienza di discussionedell’appello, infatti, risultano i carichi tributari rispetto ai qualiè pervenuto lo sgravio correlato all’applicazione dell’art. 4sopra richiamato (trattasi, si rammenta a noi stessi, dellostralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti dellaNumero registro generale 20750/2020Numero sezionale 4595/2026Numero di raccolta generale 19251/2026Data pubblicazione 11/06/2026riscossione dal 2000 al 2010) e tra questi non risulta quelloportato nella cartella 29620100095149844».2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Come è noto, l’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018,n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2018, n. 136, prevede che:

«1. I debiti di importo residuo, alladata di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro,comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione aruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agentidella riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010,ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta larichiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 perconsentire il regolare svolgimento dei necessari adempimentitecnici e contabili».2.3 Secondo l’orientamento di questa Corte, l’annullamento aisensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 (e successive modificazioni e integrazioni), operaautomaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di leggee, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione delprocesso per cessata materia del contendere, senza cheassuma rilievo la mancata adozione del provvedimento disgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo,previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici econtabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione edenti impositori (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n.15471; Cass., Sez. Trib., 27 settembre 2022, n. 28069; Cass.,Sez. Trib., 12 dicembre 2022, n. 36234; Cass., Sez. Trib., 1marzo 2023, n. 6102; Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n.Numero registro generale 20750/2020Numero sezionale 4595/2026Numero di raccolta generale 19251/2026Data pubblicazione 11/06/202622689; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2025, n. 28858; Cass.,Sez. Trib., 7 maggio 2026, n. 13250).2.4 Pertanto, lo stralcio delle cartelle di pagamento per importofino ad € 1.000,00 è un effetto ex lege, che non è e non puòessere in alcun modo condizionato da atti interni dell’agentedella riscossione.3.

Con il secondo motivo, si denuncia: «Violazione di legge aisensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.- Violazione artt. 115 e116 cpc con riguardo alle cartelle nn. 29620080038302319,29620070002185277, 29620090093082534».A dire della ricorrente: «La sentenza impugnata va cassata conriferimento alle cartelle esattoriali sopra indicate, per ragionisimmetriche e opposte rispetto a quelle sopra indicate.Riguardo a tali cartelle la Commissione Tributaria Regionale,pur avendo preso nota dell’atto di sgravio depositato nelfascicolo del giudizio (doc.

1) non ha dichiarato cessata lamateria del contendere relativa alle sopra descritte cartelle,rispetto alle quali l’ordine di sgravio emesso ai sensi dell’art. 4D.L. 119/2018 convertito nella legge 136/2018 ha eliso ognipretesa debitoria. Ha dunque errato la Commissione TributariaRegionale con riguardo alle cartelle nn. 29620080038302319,29620070002185277, 29620090093082534 ad entrare nelmerito rispetto alla regolarità della notificazione delle predettecartelle (e nello specifico a dichiarare che: “occorre adessoaffrontare la questione della notifica delle altre cartelle” (pag.4 sentenza impugnata) … “Pertanto, le notifiche delle cartelleesattoriali sono illegittime” (pag. 6 della sentenzaimpugnata)».3.1 Il predetto motivo è fondato.3.2 Anche le predette cartelle di pagamento rientravanonell’automatica operatività dello stralcio ex art. 4, comma 1,Numero registro generale 20750/2020Numero sezionale 4595/2026Numero di raccolta generale 19251/2026Data pubblicazione 11/06/2026del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.4.

Con il terzo motivo, si denuncia: «Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 in relazione all'artt. 26 D.p.r. n. 602/73, art. 60 D.p.r. n. 600 del 1973, e 139e ss. cpc con riguardo alle cartelle nn. 296201100783923381296201000879501291 296201000125447191296201100120121701 296201001104937331296201200691138501 296201200045073561296201200277518011 2962013008083597296201200957233721 29620130037361714,296201400141515 29620110027129526,29620110018645191».Per la ricorrente, il giudice di appello avrebbe erroneamenteaffermato «sulla questione relativa alla raccomandatainformativa (cosiddetta CAN) (…) che “quando la notifica vieneeffettuata a mezzo dell’ufficiale giudiziario e questi consegna labusta ad un soggetto diverso dall’effettivo destinatario,l’ufficiale giudiziario deve darne notizia al destinatario …. conuna successiva lettera raccomandata”», verificando «che “nonrisultano agli atti gli avvisi di ritorno delle raccomandateinformative previste dalla legge”» e concludendo «che ilmancato adempimento di tale incombente determini un vizioidoneo a determinare addirittura conseguenze correlate allagiuridica inesistenza della notificazione in parola».5.

Con il quarto motivo, si denuncia: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 60 del d.P.R. 600/73 e 156 c.p.c., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».A dire della ricorrente: «La commissione tributaria regionaledella Sicilia ha nel complesso errato nel non applicare l’art. 156c.p.c. alla notifica delle cartelle esattoriali, e, nello specifico,Numero registro generale 20750/2020Numero sezionale 4595/2026Numero di raccolta generale 19251/2026Data pubblicazione 11/06/2026per avere non avere riconosciuto che eventuali irregolarità inmateria di notifica delle cartelle impugnate risultavanocomunque sanate dal raggiungimento dello scopo».6.

Con il quinto motivo, si denuncia: «Error in procedendo.Violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. - Formazione giudicato interno».Muovendo dalla premessa che «il giudice del primo grado haritenuto che il contribuente presentando l’istanza di rateazioneabbia riconosciuto il credito richiesto dal concessionario, e inogni caso consumato il suo potere di impugnazione, l’atto diappello risulta carente di specifiche contestazioni», il giudice diappello non avrebbe tenuto conto della formazione delgiudicato interno su tale capo della decisione di prime cure, chenon era stato impugnato dal contribuente.7.

Con il sesto motivo, si denuncia: «Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 in relazione alD.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte conriguardo alla cartella n. 29620110078392338».A dire della ricorrente: «La sentenza va cassata nella parte incui il giudice dell’appello ha ritenuto invalida la notifica dellacartella n. 29620110078392338, sull'erroneo presupposto che,essendo stata ricevuta da persona convivente, occorresse, anorma dell'art. 139 c.p.c., l'invio della raccomandatainformativa», laddove:

«La norma applicabile al caso concreto,tuttavia, non era l’art. 139 cpc, ma il D.P.R. n. 602 del 1973,art. 26, comma 1, che disciplina la forma "semplificata" dinotificazione a mezzo invio di raccomandata con avviso diricevimento da parte del notificatore».8. I predetti motivi – almeno con riguardo alle cartelle dipagamento per importi superiori al limite fissato dall’art. 4,comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, conNumero registro generale 20750/2020Numero sezionale 4595/2026Numero di raccolta generale 19251/2026Data pubblicazione 11/06/2026modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 – sonofondati per le ragioni specificate in appresso, ancorché questeultime siano difformi rispetto alle ragioni prospettate con lecensure.Difatti, in ragione della funzione del giudizio di legittimità digarantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge,nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui all'art.384, ultimo comma, cod. proc. civ., questa Corte può ritenerefondata la questione, sollevata dal ricorso, peruna ragione giuridica diversa da quella specificamente indicatadalla parte e individuata d'ufficio, a condizione che, da un lato,tale individuazione avvenga sulla base dei fatti per comeaccertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso percassazione e nella stessa sentenza impugnata e non richiedal'esperimento di ulteriori indagini di fatto e, dall'altro, chel'esercizio del potere di qualificazione non confligga con ilprincipio del monopolio della parte nell'esercizio della domandae delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che restaescluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di unfatto se ciò comporta la modifica della domanda per comedefinita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione insenso stretto (in termini:

Cass., Sez. 3^, 28 luglio 2017, n.18775; Cass., Sez. 2^, 2 agosto 2024, n. 21793; Cass., Sez.3^, 28 marzo 2025, n. 8208; Cass., Sez. 1^, 1 maggio 2026,n. 12259; Cass., Sez. 2^, 25 maggio 2026, n. 16209).8.1 Si rammenta che le Sezioni Unite di questa Corte hannoaffermato che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo,l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602(introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, a tenore del quale: «1. All'articolo 12 del decreto delNumero registro generale 20750/2020Numero sezionale 4595/2026Numero di raccolta generale 19251/2026Data pubblicazione 11/06/2026Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopoil comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'estratto di ruolonon è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che siassume invalidamente notificata sono suscettibili di direttaimpugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto,per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, delcodice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allostesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione»), selezionando specifici casi incui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé ilbisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse adagire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che,come tale, può assumere una diversa configurazione, ancheper norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; lacitata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia dellasentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lospecifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasidi merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione neitermini (istituto applicabile anche al processo tributario), nelgrado di legittimità mediante deposito di documentazione exart. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (primadell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure,qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio(Cass., Sez.

Un., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass., Sez. Un.,Numero registro generale 20750/2020Numero sezionale 4595/2026Numero di raccolta generale 19251/2026Data pubblicazione 11/06/20267 maggio 2024, n. 12459 – vedansi anche: Cass., Sez. Trib.,21 luglio 2025, n. 20350; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2025,n. 24698; Cass., Sez. Trib., 13 settembre 2025, n. 25142;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2026, n. 15775).8.2 Per cui la riconosciuta applicabilità ai procedimentipendenti dello ius superveniens determina la sopravvenutainammissibilità del ricorso proposto dal contribuente al di fuoridelle tassative ipotesi – che non ricorrono nella fattispecie - dipregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per lapartecipazione a una procedura di appalto, per la riscossionedi somme dovute da amministrazioni pubbliche o società atotale partecipazione pubblica ovvero per la perdita di unbeneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.8.3 Né il rilievo d’ufficio in sede di legittimità è precluso dallaeventuale formazione di un giudicato interno.Posto che, in tema di contenzioso tributario,l'inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del giudizio e può essere sollevata per laprima volta anche dinanzi al giudice di legittimità allorché il suoesame escluda un accertamento in fatto, che sarebbeconsentito soltanto al giudice di merito (tra le tante:

Cass.,Sez. 5^, 30 dicembre 2010, n. 26391; Cass., Sez. 5^, 31marzo 2011, n. 7410; Cass., Sez. 6^-5, 25 agosto 2015, n.17133; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 13993; Cass., Sez.5^, 19 agosto 2020, n. 17363; Cass., Sez. 5^, 27 maggio2021, n. 14727; Cass., Sez. 6^-5, 14 gennaio 2022, n. 587;Cass., Sez. Trib., 9 maggio 2024, n. 12749; Cass., Sez. Trib.,23 aprile 2025, n. 10732; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2025,n. 15565), integrando una tipica fattispecie di “questionefondante” alla luce del principio recentemente enunciato dalleSezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 29 agosto 2025, n. 24172),Numero registro generale 20750/2020Numero sezionale 4595/2026Numero di raccolta generale 19251/2026Data pubblicazione 11/06/2026sulla scia di un recentissimo arresto della Sezione (Cass., Sez.Trib., 3 ottobre 2025, n. 26679), il collegio ritiene di dover darecontinuità all’orientamento per cui, in tema di impugnazionedell'estratto di ruolo, la Corte di Cassazione ha sempre ilpotere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sullaquestione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, di rilevared'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che nonha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare inuna delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602, atteso che non vi osta alcuninesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorsorelativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernentila proponibilità dell'azione (in termini:

Cass., Sez. Trib., 3dicembre 2024, n. 30952; Cass., Sez. Trib., 4 agosto 2025, n.22416; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, nn. 26159,26162 e 26184).8.4 Nella specie, l’inammissibilità sopravvenuta del ricorsooriginario – nei limiti specificati - si era determinata, conl’entrata in vigore dell'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2021, n. 215, in pendenza del giudizio di cassazione.9. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del secondo motivo, del terzomotivo, del quarto motivo, del quinto motivo e del sestomotivo, nonché l’infondatezza del primo motivo, il ricorso puòtrovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnatadeve essere cassata senza rinvio in relazione ai motivi accolti,stante l’impossibilità di prosecuzione del giudizio di legittimitàex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con la dichiarazionedi parziale cessazione della materia contendere perannullamento dei crediti ex art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobreNumero registro generale 20750/2020Numero sezionale 4595/2026Numero di raccolta generale 19251/2026Data pubblicazione 11/06/20262018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2018, n. 136, anche per le cartelle di pagamento nn.29620080038302319, 29620070002185277,29620090093082534, e la dichiarazione di inammissibilità delricorso originario in relazione alle cartelle di pagamento nn.29620110078392338, 29620110027129526,29620100087950129, 29620100012544719,29620110018645191, 29620110012012170,29620100110493733, 29620120069113850,29620120004507356, 29620120027751801,29620130080835974, 29620120095723372,29620130037361714 e 29620140014151523.10 Le spese giudiziali (sia per la fase di merito che per la fasedi legittimità) possono essere compensate tra le parti inragione della reciproca soccombenza e della sopravvenutainammissibilità per l’impugnazione degli estratti di ruolo.11.

Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti processualiper il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso principale ex art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,tenendo conto della parziale soccombenza della ricorrente (siapure per effetto ex lege) rispetto all’impugnazione proposta. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, il terzo motivo, il quartomotivo, il quinto motivo e il sesto motivo, rigetta il primomotivo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti; dichiara la parziale cessazione della materiacontendere per annullamento dei crediti ex art. 4, comma 1,del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, anche con riguardo allecartelle di pagamento nn. 29620080038302319,Numero registro generale 20750/2020Numero sezionale 4595/2026Numero di raccolta generale 19251/2026Data pubblicazione 11/06/202629620070002185277, 29620090093082534; dichiaral’inammissibilità del ricorso originario con riguardo alle cartelledi pagamento nn. 29620110078392338,29620110027129526, 29620100087950129,29620100012544719, 29620110018645191,29620110012012170, 29620100110493733,29620120069113850, 29620120004507356,29620120027751801, 29620130080835974,29620120095723372, 29620130037361714 e29620140014151523; compensa tra le parti le spesedell’intero giudizio.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 maggio2026.IL PRESIDENTEDott.

Fabio Di Pisa