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Decreto — n. 19183/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19183/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19183/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to Giuseppe RochiracontroAgenzia Delle Entrate Direzione Provinciale I Roma Ufficio Territoriale Roma 1,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Statoavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio n.6057/13/2019depositata il 31/10/2019, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 10/06/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

Regesto Legislator

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Decreto — n. 19183/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 40, comma 4, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 10/06/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

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Testo completo

to Giuseppe RochiracontroAgenzia Delle Entrate Direzione Provinciale I Roma Ufficio Territoriale Roma 1,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Statoavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio n.6057/13/2019depositata il 31/10/2019, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 10/06/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino