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Ordinanza — n. 19156/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to deposit authentic copy of contested judgment within statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19156/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the authentic copy of the contested judgment within twenty days of notification. The lower court had previously ruled in favor of the taxpayer regarding the deductibility of software amortization costs, but the appeal lacked the required procedural documentation. Consequently, the Court refused to examine the merits of the argument under Article 369 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if the authentic copy of the contested judgment is not deposited within the statutory period, precluding any examination of the substantive grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility authentic copy deposit statutory time limits tax dispute procedure Civil Procedure Code deducibilità delle spese ammortamento fiscale tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
Tale carenza comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione aisensi dell'art. 369 cod. proc. civ. e preclude l'esame del motivo di ri-corso.Non essendosi costituita l’intimata nessun provvedimento va adottatosulle spese di lite.
art. 369 cod. proc. civ
Tale carenza comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione aisensi dell'art. 369 cod. proc. civ.
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Testo completo

o, con domicilioin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –controNumero registro generale 175/2024Numero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 19156/2026Data pubblicazione 11/06/2026ASPERIENCE S.R.L. IN FALLIMENTO, in persona del legale rappresen-tante p.t.;– intimata –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazion. 2914/8/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026 dalconsigliere Pierpaolo Gori.1. Si legge in ricorso che il giudizio traeva innesco dalla verifica con-dotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della contribuente, sfociatain PVC da cui scaturiva l’emissione dell’avviso di accertamento impu-gnato con il ricorso introduttivo, con cui l’Agenzia contestava per l’annodi imposta 2011 l’indeducibilità dell’ammortamento effettuatonell’anno dei costi specialistici relativi al software “Sanità” per carenzadei presupposti di cui all’art. 103 e art. 109 TUIR.

Il recupero riguar-dava maggiori IRES e IRAP e veniva irrogata la sanzione amministra-tiva pecuniaria unica conseguente.Si legge in ricorso, inoltre, che il giudice di prime cure accoglieva ilricorso introduttivo sotto il profilo dell’inerenza del costo e tale deci-sione veniva confermata in appello.2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso l’Agenzia delleentrate, affidato ad un unico motivo, mentre la società è rimasta inti-mata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il Collegio constata che agli atti del processo telematico non risultail deposito della copia autentica della sentenza impugnata, insieme allarelazione di notificazione ove intervenuta, entro 20 giorni dalla notificaNumero registro generale 175/2024Numero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 19156/2026Data pubblicazione 11/06/2026del ricorso.

Non vi è il documento tra gli allegati al ricorso per Cassa-zione, e l’atto mancante non è neppure indicato nel sommario dei do-cumenti prodotti dalla ricorrente.2. Tale carenza comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione aisensi dell'art. 369 cod. proc. civ. e preclude l'esame del motivo di ri-corso.Non essendosi costituita l’intimata nessun provvedimento va adottatosulle spese di lite. P.Q.MLa Corte:dichiara improcedibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.4.2026.La PresidenteAngelina-Maria Perrino