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Ordinanza — n. 19095/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority regarding procedural admissibility of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19095/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the State Attorney General's appeal against a lower court ruling that declared an appeal inadmissible due to missing postal receipt documentation. The taxpayer argued that a copy of the delivery notice proved timely filing despite the non-delivery of the original letter, which was returned as 'transferred'. The court rejected this, holding that without the specific postal acceptance form, the lower court correctly found the appeal untimely under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 22, 53 comma 2 d.lgs. 546/1992; The failure to produce the postal receipt of service renders an appeal inadmissible, and documentary evidence of mailing alone does not cure the defect of non-constitution.

Parole chiave

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procedural admissibility postal notification rules tax appeal filing missing postal receipt timely constitution Cassation dismissal procedural economy

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num.
Art. 22, 53 comma 2 d.lgs. 546/1992
Art. 156 c.p.c.
546 del 1992,dell’art. 156 c.p.c. e, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num.
Art. 384, ultimo comma c.p.c.
Ne discende l'infondatezza dei motivi di ricorso.Infatti, deve rilevarsi che, in virtù del disposto di cui all’art. 384,ultimo comma, c.p.c., deve rilevarsi la correttezza della statuizione diinammissibilità dell’appello, se pure dichiarata dalla C.t.r.
art. 156 c.p
546 del 1992,dell’art. 156 c.p.c.
art. 2699 c.c
la violazione dell’art. 2699 c.c.Censura la sentenza per aver dichiarato inammissibile l'appelloperché, al momento della costituzione, era stato omesso il depositodella ricevuta di spedizione postale del gravame.
art. 112 c.p
la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 14594/2016
Cass., Sez. U., n. 28452/2024
Cass. n. 17577/2020
U., n.28452/2024, Cass. n. 17577/2020, Cass.
Cass. n. 20700/2018
17577/2020, Cass. n. 20700/2018, Cass.
Cass. n. 30114/2024
Cass. n. 3078/2026
Cass. sez. U, 17352/2009
Cass. n. 13735/2024
U,17352/2009, Cass. n. 13735/2024, Cass.
Cass. n. 33927/2022
13735/2024, Cass. n. 33927/2022).
Cass. n. 19059/2017
Cass., n. 9286/2019
dovendosi,di conseguenza, dichiarare non luogo a provvedere sulla eventualerichiesta di rimessione in termini (Cass., n. 9286/2019).6.

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Testo completo

Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –controCHIAPPETTA MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli Avv. CesareGreco e Raffaella Greco– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CALABRIA, n. 1505/2016,depositata il 15/06/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5giugno 2026 dal Consigliere Rosanna Angarano.Numero registro generale 18626/2017Numero sezionale 4790/2026Numero di raccolta generale 19095/2026Data pubblicazione 11/06/20261. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di MaurizioChiappetta, che resiste con controricorso, avverso la sentenza inepigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’appellodell’Amministrazione avverso la sentenza della C.t.p. di Cosenza cheaveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’atto di rettifica Ivaper l’anno 1990.2. Il Giudice del secondo grado rilevava che l’appello era statonotificato a mezzo posta; che l’appellante non aveva depositato laricevuta di spedizione della relativa raccomandata; che il fogliodepositato dall’Agenzia delle entrate, con data 17 giugno 2014, erainsufficiente a provare la tempestiva notifica, in quanto il medesimoera privo della indicazione e della sottoscrizione del referentedell'accettazione delle Poste Italiane e non era idoneo a provare che inquella data l'appello fosse stato depositato presso l'Ufficio Postale ilquale, quale terzo addetto alla notifica, avrebbe dovuto certificareincontrovertibilmente di aver ricevuto l'atto in quella data.3.

Il contribuente ha depositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazione e falsaapplicazione degli artt. 22 e 53, comma 2, d.l.gs. n. 546 del 1992,dell’art. 156 c.p.c. e, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c. la violazione dell’art. 2699 c.c.Censura la sentenza per aver dichiarato inammissibile l'appelloperché, al momento della costituzione, era stato omesso il depositodella ricevuta di spedizione postale del gravame.

Evidenzia che erastata prodotta in giudizio copia dell'avviso di ricevimento dellaraccomandata postale la quale attestava la data di spedizionedell'appello in data 17 giugno 2014; che, sebbene la notifica non fosseandata a buon fine (per causa non imputabile al notificante, in quantoCons. est. Rosanna Angarano 2Numero registro generale 18626/2017Numero sezionale 4790/2026Numero di raccolta generale 19095/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’atto era stato spedito all’indirizzo al quale risultava la residenza delcontribuente dall'interrogazione dell'Anagrafe tributaria) ed il plicoraccomandato fosse stato restituito all'Ufficio con la dicitura«trasferito», tale produzione dimostrava sia la tempestività dellapropria costituzione nel giudizio di secondo grado sia la tempestivitàdella proposizione dell'appello rispetto al termine d'impugnazione cheveniva in scadenza il 24 giugno 2014.2.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. peravere la C.t.r. omesso di pronunciarsi sull'istanza di rimessione intermini e di autorizzazione alla rinnovazione della notifica non andataa buon fine per causa non imputabile al notificante.3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 153, secondocomma, 291, 350, secondo comma, c.p.c. Si duole del mancatoaccoglimento dell’istanza di rinnovazione della notifica, nonostanteavesse provveduto con diligenza, a fronte della notifica tentata in data17 giugno 2014, a chiedere in data 18 settembre 2014, la rimessionein termini ex articolo 153, secondo comma, c.p.c., con concessione diun termine per la rinnovazione.4.

Con il quarto motivo di ricorso, denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 101, secondocomma, c.p.c. per avere dichiarato di ufficio l’inammissibilità del ricorsosenza sollecitare il contraddittorio sulla questione del mancato depositodella ricevuta di spedizione.5. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati, restando assorbiti ilprimo ed il quarto motivo, come già affermato da questa Corte inprecedente reso su fattispecie analoga in altro giudizio tra le stesseparti (cfr. Cass. n. 27145/2019).Cons. est.

Rosanna Angarano 3Numero registro generale 18626/2017Numero sezionale 4790/2026Numero di raccolta generale 19095/2026Data pubblicazione 11/06/20265.1. Non è controverso che la notifica dell’appello tentatadall’Amministrazione non è andata a buon fine in quanto il destinatarioè risultato «trasferito». Ciononostante, l'Agenzia delle entrate non haripreso la procedura notificatoria (iniziata in data 17 giugno 2014)come, invece, avrebbe dovuto, stante l'esito negativo dellanotificazione dell'atto; si è limitata, infatti, ad avanzare ai giudici diappello, e soltanto con le memorie depositate in data 18 settembre2014, istanza di rimessione in termini per procedere a nuovanotificazione.5.2.

Questa Corte ha chiarito, tuttavia, che in caso di notifica di attiprocessuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili alnotificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare glieffetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processonotificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività quantonecessario al suo completamento, ossia senza superare il limite ditempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvocircostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa, nella specieneppure dedotte (Cass., Sez.

U., n. 14594/2016, Cass., Sez. U., n.28452/2024, Cass. n. 17577/2020, Cass. n. 20700/2018, Cass. n.30114/2024, Cass. n. 3078/2026).Si è ribadito che la ripresa del processo notifícatorio è rimessa allaparte istante e che deve escludersi la possibilità di chiedere unapreventiva autorizzazione del giudice, vuoi perché questa subprocedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoiperché non sarebbe neanche utile al fine di avere una previavalutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa delprocedimento, in quanto si tratterebbe solo di una valutazionepreliminare non effettuata in sede decisoria e, per di più, in assenzadel contraddittorio con la controparte interessata (Cass. sez.

U,17352/2009, Cass. n. 13735/2024, Cass. n. 33927/2022). Si è ancheCons. est. Rosanna Angarano 4Numero registro generale 18626/2017Numero sezionale 4790/2026Numero di raccolta generale 19095/2026Data pubblicazione 11/06/2026precisato che tali principi restano fermi anche nel caso in cui nel primotentativo di notificazione non vi sia stato errore imputabile alla partericorrente (Cass. n. 19059/2017).Si è quindi affermato che, qualora la notificazione di un atto diimpugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non siperfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi – anchein virtù del principio di economia processuale atteso che la richiesta diun provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempidel giudizio – per conservare gli effetti collegati alla richiesta originariaha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento nel limite ditempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. dovendosi,di conseguenza, dichiarare non luogo a provvedere sulla eventualerichiesta di rimessione in termini (Cass., n. 9286/2019).6.

Ne discende l'infondatezza dei motivi di ricorso.Infatti, deve rilevarsi che, in virtù del disposto di cui all’art. 384,ultimo comma, c.p.c., deve rilevarsi la correttezza della statuizione diinammissibilità dell’appello, se pure dichiarata dalla C.t.r. per altroprofilo.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.Essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblicadifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito ilprimo ed il quarto e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 200,00 per esborsi, euro 4.800,00 per compensi, oltre al rimborsoCons. est. Rosanna Angarano 5Numero registro generale 18626/2017Numero sezionale 4790/2026Numero di raccolta generale 19095/2026Data pubblicazione 11/06/2026forfetario delle spese generali nella misura del 15 per cento, ed oltreIva e Cap come per legge.Così deciso in Roma, il 5 giugno 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est.

Rosanna Angarano 6