Cassation court allows appeal against tax court, ruling presumption of hidden profits applies despite company admission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Second Instance Tax Court's decision, ordering a remand for a new trial. The lower court had dismissed the taxpayer's claim based on the company's admission to the tax assessment, arguing this precluded hidden profit presumptions. The Supreme Court found this reasoning erroneous, holding that the presumption of hidden profit distribution applies to shareholders regardless of the company's admission or capitalization of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, comma 2, DPR n. 600/1973; Art. 2727, 2729 c.c.; Art. 1 e ss. D.Lgs. n. 218/1997: The presumption of distribution of hidden profits among shareholders of capital companies with restricted participation applies irrespective of the company's admission to the tax assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
egis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controLUCARINI ANNALISA;-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DISECONDO GRADO DELLE MARCHE n. 1067/2023 depositata il 19 dicembre2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 2026dal Consigliere Danilo Chieca;1. La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro eUrbino emetteva a carico della Consulting Company s.r.l. -società aristretta base proprietaria esercente, fra le altre, l’attività di elaborazionedi dati elettronici- un avviso di accertamento con il quale rideterminava ilNumero registro generale 13608/2024Numero sezionale 4798/2026Numero di raccolta generale 19053/2026Data pubblicazione 11/06/2026reddito d’impresa dalla stessa dichiarato ai fini dell’IRES per l’anno 2010,contestando la realizzazione di utili extracontabili per un importo pari aquello dei costi, indebitamente dedotti, relativi a operazionioggettivamente inesistenti fatturate nei suoi confronti da diversi fornitori.1.1 Con altro distinto avviso di accertamento il medesimo Ufficioimputava alla socia Annalisa Lucarini, titolare di una quota dell’80 percento del capitale sociale, un più elevato reddito da partecipazionecostituito dagli utili occulti presuntivamente distribuiti dalla prefata societànell’anno suindicato, operando le conseguenti riprese a tassazione ai finidell’IRPEF.2.
La sig.ra Lucarini impugnava l’atto impositivo personale dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Pesaro, la quale accoglieva ilsuo ricorso, annullando la pretesa erariale.3. La pronuncia veniva successivamente confermata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado delle Marche, che con sentenzan. 1067/2023 del 19 dicembre 2023 rigettava l’appello della partepubblica.3.1 A sostegno della decisione assunta i giudici regionali osservavanoche:- la Consulting Company s.r.l. aveva definito con adesione l’avviso diaccertamento emesso a suo carico;- in tale occasione l’imponibile originariamente rideterminatodall’Ufficio era stato concordemente ridotto sul riconosciuto presuppostoche una parte dei costi riferibili a operazioni oggettivamente inesistentifosse stata «capitalizzata»;- essendo, quindi, «[...] rimasti in azienda» gli importi relativi ai «[...]costi oggetto di rilievo», doveva escludersi la fondatezza della pretesaavanzata dal Fisco nei confronti della socia, «[...] non risulta[ndo]sussistere in atti alcuna dimostrazione dell’asserita ”distribuzione di utiliextracontabili“, né alcuna ”distrazione di fondi societari“».Numero registro generale 13608/2024Numero sezionale 4798/2026Numero di raccolta generale 19053/2026Data pubblicazione 11/06/20264.
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.5. Annalisa Lucarini è rimasta intimata.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 2 e 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e277 c.p.c..1.1 Una volta appurato che in sede di accertamento con adesionel’originaria pretesa tributaria avanzata nei confronti della ConsultingCompany s.r.l. era stata soltanto ridimensionata nel quantum, ma nonriconosciuta del tutto inesistente, la CGT di secondo grado avrebbe dovutorideterminare in misura corrispondente il reddito da partecipazione daimputare alla socia Lucarini, anziché annullare sic et simpliciter l’attoimpositivo emesso a carico di quest’ultima.1.2 Il motivo è fondato.1.3 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il processotributario, quale giudizio di ”impugnazione-merito“, è diretto non già allamera eliminazione dell’atto impugnato dal mondo giuridico, bensì allapronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resadal contribuente sia dell’accertamento compiuto dall’Ufficio.Conseguentemente, laddove ritenga invalido l’avviso di accertamentoper ragioni di carattere sostanziale, il giudice tributario non può limitarsiad annullare l’atto impositivo, essendo invece chiamato a esaminare nelmerito la pretesa tributaria e, sulla base di una motivata valutazionesostitutiva, a ricondurla eventualmente alla corretta misura, entro i limitiposti dalle domande di parte (cfr.
Cass. n. 19122/2012, Cass. n.Numero registro generale 13608/2024Numero sezionale 4798/2026Numero di raccolta generale 19053/2026Data pubblicazione 11/06/202611232/2015, Cass. n. 15055/2024, Cass. n. 3757/2025).1.4 Alla luce dei suenunciati princìpi di diritto, la circostanza che ilmaggior reddito imponibile originariamente ascritto alla ConsultingCompany s.r.l. per l’anno 2010 fosse stato concordemente ridotto aséguito di accertamento con adesione non impediva alla Corte territorialedi rideterminare in diversa e inferiore misura l’importo da riprendere atassazione nei confronti della socia Lucarini, avuto riguardo alla quota dipartecipazione al capitale sociale da lei posseduta.1.5 Sussiste, pertanto, il prospettato error in procedendo, essendosi igiudici di seconde cure, in contrasto con il riferito insegnamentonomofilattico, sottratti all’obbligo di esaminare e decidere nel merito lacontroversia devoluta alla loro cognizione.2.
Con il secondo motivo sono lamentate, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39,secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2727 e 2729 c.c. edegli artt. 1 e seguenti del d.lgs. n. 218 del 1997.2.1 Avrebbe errato la CGT di secondo grado nel ritenere che, pereffetto della rideterminazione del reddito societario in sede diaccertamento con adesione, fosse divenuta inoperante la presunzione didistribuzione di utili extracontabili posta a base dell’atto impositivo per cuiè causa.2.2 Anche questo motivo è fondato.2.3 Sia pure in maniera non del tutto chiara, l’impugnata sentenzalascia intendere che l’accertamento con adesione concluso con laConsulting Company s.r.l. impedisse all’Agenzia delle Entrate di avvalersidella cennata presunzione nei confronti della predetta socia.Invero, dopo aver posto in rilievo che «[...] nell’atto di adesioneriguardante la società e[ra] stato convenuto che solo una parte dei costicontestati [era] stat[a] dedott[a] dai redditi 2010, giacché un’altra parterisulta[va] invece esser stata ”capitalizzata“, non dando dunque luogo adNumero registro generale 13608/2024Numero sezionale 4798/2026Numero di raccolta generale 19053/2026Data pubblicazione 11/06/2026alcun utile extracontabile [...]», il collegio d’appello ha affermato che«[...] il caso analizzato non p[oteva] rientrare tra quelli ”classici“ didistribuzione ai soci della quota di presunti utili extracontabili [...]».2.4 Letta in questi termini, la surriportata argomentazione decisoriaappare giuridicamente erronea, ponendosi in contrasto con il costanteorientamento di questa Corte regolatrice secondo cui la presunzione didistribuzione di utili extracontabili fra i soci di società di capitali a ristrettabase partecipativa prescinde dalle modalità dell’accertamento e opera,pertanto, anche in caso di accertamento con adesione (cfr.
Cass. n.32959/2018, Cass. n. 21487/2022, Cass. n. 21593/2024, Cass. n.28303/2025).3. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado delle Marche, in diversacomposizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversiauniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.3.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 giugno 2026.Il PresidenteGian Paolo Macagno