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Decreto — n. 18996/2026 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed as extinguished by law due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 18996/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The case involved a tax dispute where the administrative act was deemed regular due to the absence of a denial of the tax assessment. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the relevant civil procedure code provisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The civil process is extinguished if neither party requests a hearing within the legal term, terminating the litigation automatically.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil procedure extinction lack of hearing request statutory time limit automatic termination tax litigation procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 12 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per ladichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

to Patrizia MicaicontroAgenzia Delle Entrate-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia-Romagnan.2366/05/2019 depositata il 02/12/2019, pronunciata con riferimento all’atto impositivocontemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40,comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per ladichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 10/06/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino