Decreto — n. 18993/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 22241/2024Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 18993/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 22241/2024 proposto da:CHIAFIN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Paolo De’ Capitani di Vimercate;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.723/9/2024 depositata il 7 marzo 2024.Visti gli atti depositati il 23 aprile e l’8 giugno 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 18993/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 22241/2024 proposto da:CHIAFIN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Paolo De’ Capitani di Vimercate;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.723/9/2024 depositata il 7 marzo 2024.Visti gli atti depositati il 23 aprile e l’8 giugno 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;
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!Numero registro generale 22241/2024Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 18993/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 22241/2024 proposto da:CHIAFIN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Paolo De’ Capitani di Vimercate;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.723/9/2024 depositata il 7 marzo 2024.Visti gli atti depositati il 23 aprile e l’8 giugno 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 10/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO