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Decreto — n. 18985/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18985/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18985/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 12840/2025Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 18985/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 12840/2025 proposto da:TADDEI LUCA, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria D’Ilio;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 865/1/2024depositata il 2 dicembre 2024.Visti gli atti depositati il 6 maggio e l’8 giugno 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 18985/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 12840/2025 proposto da:TADDEI LUCA, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria D’Ilio;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 865/1/2024depositata il 2 dicembre 2024.Visti gli atti depositati il 6 maggio e l’8 giugno 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;

Parole chiave

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concorrenza fiscale risoluzione delle controversie arretrati d'imposta procedura giudiziaria tributaria esperimento di conciliazione quietanza di saldo debito
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Testo completo

!Numero registro generale 12840/2025Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 18985/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 12840/2025 proposto da:TADDEI LUCA, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria D’Ilio;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 865/1/2024depositata il 2 dicembre 2024.Visti gli atti depositati il 6 maggio e l’8 giugno 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 10/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO