Decreto — n. 18984/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 10054/2022Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 18984/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 10054/2022 proposto da:CRISTIANPACK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Ada De Marco, Agostino Somma e MarioCavallaro;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Marche, n. 1243/2/2021depositata il 15 ottobre 2021.Visti gli atti depositati il l’8 maggio e l’8 giugno 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 18984/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 10054/2022 proposto da:CRISTIANPACK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Ada De Marco, Agostino Somma e MarioCavallaro;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Marche, n. 1243/2/2021depositata il 15 ottobre 2021.Visti gli atti depositati il l’8 maggio e l’8 giugno 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 10054/2022Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 18984/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 10054/2022 proposto da:CRISTIANPACK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Ada De Marco, Agostino Somma e MarioCavallaro;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Marche, n. 1243/2/2021depositata il 15 ottobre 2021.Visti gli atti depositati il l’8 maggio e l’8 giugno 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 10/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO