Cassation court annuls tax assessment against dissolved ASL, ruling property rights remained with State until formal transfer. The court dismissed the tax authority's claim that the ASL owned the disputed real estate. The decision clarifies that regional laws do not automatically grant ownership to successor entities. The court held that the ASL was not the legal owner at the time of the tax assessment. The ruling allows the ASL to recover the disputed property value. The case establishes that property rights transfer requires explicit formalization. The court rejected the argument that possession equates to ownership. The decision emphasizes the distinction between administrative management and legal title. The outcome favors the dissolved health authority in the tax dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Regional Tax Commission's decision and upheld the original tax assessment against the dissolved Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 "Centro Molise". The tax authority argued that the ASL owned the disputed real estate, while the ASL contended that ownership remained with the State pending formal transfer. The court ruled that the regional law governing the dissolution of ASLs does not automatically confer property rights to successor entities, requiring a specific regional act to effectuate the transfer. Consequently, the court declared the ASL not the legal owner at the time of the assessment, thereby invalidating the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge regionale n. 11 del 1997: The transfer of property rights from dissolved to new health authorities requires a specific regional act formalizing the transfer, as mere possession or administrative succession does not automatically confer legal ownership.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ia Ugo Petrella n. 1, inpersona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentatae difesa dall’avv. Francesco Mancini in virtù di procura specialea margine del ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delMolise – sez. n. 1 - n. 505/2016, depositata il 20 ottobre 2016;Numero registro generale 11511/2017Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 18981/2026Data pubblicazione 10/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17 marzo 2026 dal consigliere dott.
Valentino Lenoci;preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. Alessandro Pepe, ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;uditi l’avv. Valeria Biscardi, in sostituzione dell’avv. FrancescoMancini, per la ricorrente Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3“Centro Molise” in liquidazione, e l’avvocato dello Stato Ignazio1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale diCampobasso notificava, in data 19 dicembre 2008, alla AziendaUnità Sanitaria Locale n. 3 “Centro Molise” avviso diaccertamento n. RD0040200952/2008, con il quale accertava,ai fini IRPEG, maggiori redditi fondiari, relativi ad alcuniimmobili asseritamente appartenenti alla suddetta A.U.S.L., perun maggiore imponibile pari ad € 376.902,00, conquantificazione di una maggiore IRPEG per € 116.482,00, oltresanzioni ed interessi.L’accertamento si fondava sul presupposto di cui all’art. 5 deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che prevedeva il trasferimentoalle aziende sanitarie di beni immobili da parte dello Stato e dialtri enti pubblici.2.
Avverso tale avviso di accertamento la A.U.S.L. n. 3 “CentroMolise” proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Campobasso la quale, con sentenza n.263/02/2010, depositata il 30 luglio 2010, lo accoglievaintegralmente, annullando l’atto impugnato, in quanto lemaggiori imposte richieste riguardavano immobili possedutiR.G. N. 11511/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 11511/2017Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 18981/2026Data pubblicazione 10/06/2026dalla contribuente, anche se ancora formalmente appartenentiad altri enti ed in attesa del definitivo trasferimento.3.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale del Molise – sez. n. 1 – con sentenza n. 505/2016,pronunciata il 10 ottobre 2016, e depositata in segreteria il 20ottobre 2016, accoglieva l’appello, confermando la legittimitàdel provvedimento impugnato, e compensando le spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laA.U.S.L. n. 3 “Centro Molise” in liquidazione, sulla base di tremotivi (ricorso notificato il 24 aprile 2017).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5. Con decreto presidenziale del 17 dicembre 2025 è statafissata per la discussione l’udienza pubblica del 17 marzo 2026.La ricorrente ha depositato memoria.All’udienza suddetta il Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott.
Alessandro Pepe, ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.Sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno conclusocome da verbale in atti.La Corte ha trattenuto la causa in decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 502/1992, nonchédell’art. 26 della l.r. Molise 14 maggio 1997, n. 11, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, la contribuente che erroneamente laC.T.R. aveva disatteso la corretta interpretazione delle normasuindicate, in quanto non aderente alle statuizioni di questa S.C.rese con le sentenza n. 8821 del 16 aprile 2014 e n. 17641 delR.G.
N. 11511/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 11511/2017Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 18981/2026Data pubblicazione 10/06/20266 agosto 2014, in riferimento alle annualità dal 1995 al 2000,sempre in relazione alla A.U.S.L. Centro Molise, ove è statoaffermato che l’art. 5 d.lgs. n. 502/1992 è una disposizionemeramente programmatica, che non può implicare inautomatico il trasferimento della titolarità degli immobili daiComuni alle aziende sanitarie.1.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione e falsaapplicazione dell’art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce la ricorrente che la pronuncia impugnata viola lalettera e la ratio dell’art. 5 cit., che valorizza l’appartenenzadegli immobili, intesa come titolarità giuridica, agli enti pubbliciterritoriali, al fine di disporne l’esenzione da IRPEG, di talché,una volta riconosciuta la proprietà del bene in capo al Comune,l’eventuale disponibilità dello stesso cespite da partedell’azienda ospedaliera non farebbe scattare, a carico diquest’ultima, l’obbligo di denunciare il relativo reddito fondiario.1.3.
Con il terzo motivo di ricorso, infine, viene denunciatovizio logico di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che la sentenza impugnataaveva erroneamente dato rilievo ultra legem al semplice utilizzoo alla mera disponibilità dell’immobile da parte della A.U.S.L.,dopo avere incentrato il proprio decisum sul diversopresupposto giuridico dell’automatico passaggio dei fabbricatinella titolarità dell’azienda per effetto dell’asserito (edinesistente) valore traslativo riveniente dalla su richiamata l. n.502/1992.2.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.R.G. N. 11511/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 11511/2017Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 18981/2026Data pubblicazione 10/06/20262.1. I primi due motivi possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sonofondati.Questa Corte, in fattispecie identiche a quelle dell'odiernogiudizio, ha affermato principi dai quali non v’è motivo didiscostarsi (cfr. Cass. n. 8821/2014; Cass. n. 17641/2014;Cass. 31 marzo 2022, n. 10384).Ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testounico delle imposte dirette, nel testo applicabile rationetemporis), i redditi fondiari concorrono, indipendentementedalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggettiche possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi,usufrutto, o altro diritto reale, per il periodo di imposta in cui siè verificato il possesso.Il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta (IRPEG, nel casodi specie) non è il "possessore" dei terreni o dei fabbricati, cioècolui che ne ha la disponibilità, in quanto tale, ma il possessoretitolato, ossia il possessore il cui potere di fatto sia basato suldiritto di proprietà o di altro diritto reale.Non ha fondamento l'assunto - qui riproposto dall'Agenzia - percui gli immobili in questione sarebbero divenuti già di proprietàdell'USL per effetto del solo disposto dell'art. 5 d.lgs. n.502/1992, che ne avrebbe attuato un trasferimento ex lege dalComune.Ai sensi del predetto art. 5, comma 1, invero, «il patrimoniodelle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ècostituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essi appartenenti,ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti dallo Stato o da altriEnti pubblici in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi»,i quali (comma 3) «costituiscono titolo per la trascrizione».R.G.
N. 11511/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 11511/2017Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 18981/2026Data pubblicazione 10/06/2026Siffatta norma, dall'evidente natura programmatica e chedetermina per il futuro il patrimonio delle USL includendo nellostesso anche gli immobili trasferiti o da trasferire, non solo nonprevede espressamente l'automatico trasferimento per effettodella stessa norma, ma, al contrario, ne disciplina il definitivotrasferimento attraverso future leggi o provvedimentiamministrativi, i quali soli costituiranno titolo per la trascrizione;in altre parole, come risulta dallo stesso tenore letterale dellanorma, per potersi ritenere perfezionato il trasferimento ènecessario l'intervento di una successiva legge o provvedimentoamministrativo, e, solo dopo il perfezionato trasferimento, sipuò procedere, per i conseguenti effetti, a trascrizione.È pacifico, nel caso di specie, che il processo di trasferimentoalla U.S.L. degli immobili de quibus non era, nel 2003, ancoracompiuto (da ultimo, Cass. 18 dicembre 2024, n. 33097).Né, infine, è utile invocare l'art. 26 della legge regionale n. 11del 14 maggio 1997 (recante la Disciplina del Servizio Sanitarionella Regione Molise - Abrogazione della legge regionale 13gennaio 1995, n. 2).
Si tratta di un argomento già speso innanzia questa Corte e confutato nella sentenza n. 10384/2022, conmotivazione condivisibile.La disposizione regionale, per quanto qui rilevi, prevede: «1.all'entrata in vigore della presente legge, le ASL di cui alla leggeregionale 6 aprile 1979, n. 12, sono soppresse.
2. Le gestioniliquidatorie di cui all'art. 2, comma 14 della L. 24 dicembre1995, n. 549, sono disciplinate con delibera della giuntaregionale.
3. Le ASL di cui all'allegato 1 della presente legge,subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e neirapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalla ASLsoppressa il cui ambito territoriale risulti in esso ricompreso. 4.R.G. N. 11511/2017 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 11511/2017Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 18981/2026Data pubblicazione 10/06/2026Costituiscono elementi patrimoniale dell'ASL i beni immobili e ibeni mobili registrati nonché gli altri beni mobili e le attrezzaturegià utilizzati o nella disponibilità delle ASL soppresse.
Entro il 30giugno 1997 le ASL provvederanno ad una ricognizione di talielementi patrimoniali al fine di consentire alla Regione, con attoformale, di ufficializzare il diritto di proprietà. Taleprovvedimento regionale costituisce titolo per la trascrizione neipubblici registri immobiliari».La legge regionale n. 11 del 1997 è attuativa del citato d.lgs.n. 502 del 1992 e va letta, in particolare, unitamente l'art. 5 didetto d.lgs.L'art. 26 della legge regionale riguarda il passaggio di beni"utilizzati" dalle A.S.L. soppresse o "nella disponibilità" delleA.S.L. soppresse, alle A.S.L. nuove.
Da esso non discendeaffatto l'attribuzione alle nuove A.S.L. della proprietà di beni nongià in proprietà dell'A.S.L. (v. Cass. 33097/2024; v. anche Cass.22 luglio 2024, n. 20178).Erroneamente, pertanto, la C.T.R. ha ritenuto la legittimitàdell'avviso di accertamento impugnato, atteso che l'USL,nell'anno in contestazione, non era (ancora) divenutaproprietaria di detti immobili.2.2. Il terzo motivo resta assorbito.3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.,con l’accoglimento del ricorso originario proposto dall’AziendaU.S.L. n. 3 “Centro Molise” in liquidazione, e con l’annullamentodell’avviso di accertamento impugnato.R.G.
N. 11511/2017 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 11511/2017Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 18981/2026Data pubblicazione 10/06/20264. Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenzadell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui aldispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbitoil terzo.Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglieil ricorso originario proposto dalla Azienda Unità Sanitaria Localen. 3 “Centro Molise” in liquidazione e, per l’effetto, annullal’avviso di accertamento impugnato.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dellaAzienda Unità Sanitaria Locale n. 3 “Centro Molise” inliquidazione, delle spese di tutti i gradi di giudizio, che siliquidano:
a) per il primo grado in € 5.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
b) peril secondo grado in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% perrimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
c) per il giudizio dicassazione in € 8.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborsospese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 17 marzo 2026.Il Consigliere est. Il Presidente(Dott. Valentino Lenoci) (Dott. Lucio Napolitano)R.G. N. 11511/2017 8Cons. est. Valentino Lenoci