Decreto — n. 18965/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 1384/2026Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 18965/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 1384/2026 proposto da:SANTANGELO CARMELO, rappresentato e difeso dall’avv. Katia Ventura;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.1418/17/2025 depositata il 4 giugno 2025.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18965/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1384/2026 proposto da:SANTANGELO CARMELO, rappresentato e difeso dall’avv. Katia Ventura;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.1418/17/2025 depositata il 4 giugno 2025.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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!Numero registro generale 1384/2026Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 18965/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 1384/2026 proposto da:SANTANGELO CARMELO, rappresentato e difeso dall’avv. Katia Ventura;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.1418/17/2025 depositata il 4 giugno 2025.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 09/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO