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Decreto — n. 18962/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18962/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18962/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 20821/2025Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 18962/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 20821/2025 proposto da:CHORUS SOLAR CASARANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,CHORUS SOLAR MATINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,CHORUS SOLAR ITALIA CENTRALE 5 SRL, in persona del legale rappresentante protempore e CHORUS SOLAR NARDO’ SRL, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18962/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Beatrice Fimiani edall’avv. Mario Martinelli;-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 20/1/2025depositata il 3 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 5 giugno 2026 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale procedura giudiziaria tributaria esenzione dalle imposte sull'energia imposta sull'utile delle aziende arretrati d'imposta accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
20/1/2025depositata il 3 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 5 giugno 2026 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 20821/2025Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 18962/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 20821/2025 proposto da:CHORUS SOLAR CASARANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,CHORUS SOLAR MATINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,CHORUS SOLAR ITALIA CENTRALE 5 SRL, in persona del legale rappresentante protempore e CHORUS SOLAR NARDO’ SRL, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv.

Beatrice Fimiani edall’avv. Mario Martinelli;-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 20/1/2025depositata il 3 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 5 giugno 2026 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 09/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO