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Decreto — n. 18920/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal when plaintiff formally renounces the legal recourse before judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 18920/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal filed by Premix SRL against the Tax Court of Sardinia extinguished due to the plaintiff's formal renunciation. Although the case involved a dispute between the company and the Municipality of Porto Torres regarding a tax decision, the plaintiff voluntarily withdrew the legal action on June 5, 2026. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated and ordered each party to bear their own litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A legal recourse is extinguished if the plaintiff formally renounces it, thereby terminating the proceedings and allocating costs to the respective parties.

Parole chiave

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formal renunciation of appeal extinction of legal recourse voluntary withdrawal of suit termination of proceedings allocation of litigation costs desistenza dall'azione revoca dell'opposizione rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 2771/2026Numero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 18920/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 2771/2026 proposto da:PREMIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Tonio Di Iacovo e dall’avv. Delia Berto;-ricorrente-controCOMUNE DI PORTO TORRES, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’avv. Fabrizio Bionda;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n.841/3/2025 depositata il 30 giugno 2025.Visto l’atto depositato il 5 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 08/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO