Cassation court allows tax appeal, ruling public interest does not override commercial classification criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a regional commission's decision to classify an agroalimentare center as category E/3. The agency argued the commission erred by prioritizing public interest over commercial utility, while the taxpayer contended the facility should remain D/8. The court held that public interest alone cannot dictate classification; the facility must also demonstrate concrete commercial operation to qualify as E/3.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 8 DPR 1142/1949; Art. 2 comma 2 L. 262/2006: Public interest designation does not automatically preclude commercial classification if the facility operates with economic and remunerative characteristics typical of a commercial enterprise.
Parole chiave
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l’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale:80224030587).- RICORRENTE –CONTROCENTRO AGROALIMENTARE DI TORINO – C.A.A.T. - S.C.P.A.(codice fiscale 05841010019), in persona del legale rappresentantepro tempore, ing. Marco Lazzarino, rappresentato e difeso, in forzadi procura speciale e nomina poste in calce al controricorso,dall’avv. Alessandro Lazzari (codice fiscale LZZ LSN 71E20 L219 A)e dall’Avv. Valerio Moretti (codice fiscale MRT VLR 74D18 H501 D).Numero registro generale 2708/2021Numero sezionale 4633/2026Numero di raccolta generale 18892/2026Data pubblicazione 10/06/2026- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 638/3/2020 della Commissionetributaria regionale del Piemonte, depositata in data 9 novembre2020 e notificata il 7 dicembre 2020.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 28 maggio 2026dal Consigliere Ugo Candia.1.
La controversia riguarda l’accatastamento del complessoedilizio della controricorrente destinato a centro agroalimentare peril quale il contribuente aveva proposto, tramite la procedura docfa,la categoria E/3, ma l’Agenzia, con l’atto opposto, avevaripristinato la precedente categoria D/8.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributariaregionale del Piemonte rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo, inlinea con la decisione di prima istanza, che il predetto centro(CAA), per la sua destinazione e finalità pubblica e collettiva,dovesse essere classificata nella categoria residuale E/3 e non inquella D/8 relativa alle attività commerciali.3.
Con ricorso notificato in data 19 gennaio 2021 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motividi impugnazione, poi ulteriormente illustrati con memoria.4. Il contribuente resisteva con controricorso notificato il 25febbraio 2021, successivamente depositando memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 2708/2021Numero sezionale 4633/2026Numero di raccolta generale 18892/2026Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedel r.d.l. 652/1939 e dell’art. 8 del d.P.R. n. 1142/1949 in tema diclassamento, per avere la Commissione valorizzato la destinazionead attività di pubblico interesse delle unità immobiliari a discapitodella loro utilizzazione ad attività commerciale, che avrebbe dovutoimporre la classificazione del bene in categoria D/8.2.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 2, comma 2, della legge n. 262/2006, che pone il divieto diclassificare in categoria E/3 i beni destinati ad attività commerciale.3. I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.Essi sono fondati, subito avvertendo che non hanno pregio lepreliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso per violazionedell’art. 366 c.p.c., avendo la ricorrente compiutamente esposto ifatti di causa, riportando i contenuti della sentenza impugnata cheli riepilogava e le ragioni di impugnazione, basate sulle dedotteviolazioni di legge che si assumono essere state compiute dalGiudice regionale, rispetto alle quali risulta infondato il richiamo alprincipio di autosufficienza, avendo la ricorrente purespecificamente indicato le parti di motivazione della sentenzaimpugnata non condivise.Come anche infondata è la seconda eccezione, ove si consideriche le censure non sollecitano la Corte a procedere ad unarivalutazione di merito delle risultanze processuali, lamentandoNumero registro generale 2708/2021Numero sezionale 4633/2026Numero di raccolta generale 18892/2026Data pubblicazione 10/06/2026piuttosto le dedotte violazioni di legge nella valutazione dellestesse.4.
Come reso palese dall’illustrato contenuto della pronunciaimpugnata, la stessa ha fondato la propria decisione sul rilievosecondo il quale in una «[…] struttura, tanto peculiare come quelladi una CAA […] è evidente che la destinazione e finalità pubblica ecollettiva […] rende concretamente operativa la categoria residualedel gruppo E», aggiungendo di non condividere la tesi dell’Ufficiosecondo cui – di contro – la destinazione pubblica dell’area sarebbeindifferente ove venga svolta negli immobili un’attivitàcommerciale, che comporterebbe ipso iure l’accatastamento nellacategoria D8.4.1.
L’ordine di idee espresso dal giudice regionale non puòessere condiviso.Già con la pronuncia del 18 gennaio 2022, n. 1432 questa Corteaveva chiarito che l’art. 2, comma 40 e seguenti, del d.l. n.262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006,aveva dettato norme in materia di classificazione degli immobili e,in particolare, delle unità immobiliari polifunzionali censite nellecategorie catastali del "Gruppo E", con l'esclusione delle categorieE/7 ed E/8.Nello specifico – si è osservato - l'art. 2, comma 40, disponeche «nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1,E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresiimmobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora glistessi presentino autonomia funzionale o reddituale», il cheinstaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione inNumero registro generale 2708/2021Numero sezionale 4633/2026Numero di raccolta generale 18892/2026Data pubblicazione 10/06/2026categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad usocommerciale o industriale, dall'altro.Del resto, questa Corte aveva già affermato detto principio allaluce del combinato disposto degli art. 5 del r.d.l. n. 652/1939 e 40del d.P.R. n. 1142/1949, chiarendo che sono dotati di autonomiafunzionale gli immobili per sé stessi utili o atti a produrre unreddito proprio, anche se utilizzati per finalità istituzionali dell'entetitolare (v.
Cass., Sez. T., 7 ottobre 2015, n. 20026 richiamata daCass., Sez. VI/T, 18 gennaio 2022, n. 1432, cit.).È stato così segnalato che la rilevanza che la legge attribuisce altipo di destinazione d'uso dell'immobile vale anche con riferimentoad un centro agroalimentare in relazione al quale non può risultaredirimente il criterio della destinazione a servizio pubblico,dovendosi invece fare applicazione del diverso criterio di funzione oautonomia funzionale e reddituale rinveniente dall'impiego dell'areaper scopi imprenditoriali di natura commerciale, industriale,d'ufficio privato e simili.Quanto, poi, alla attività commerciale, è stato precisato che «Ilprovvedimento di attribuzione della rendita catastale di unimmobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituiscel'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita allecaratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), checostituiscono il nucleo sostanziale della c.d. "destinazioneordinaria", sicché il fine di lucro perseguito dal proprietario meritadi essere preso in considerazione, in quanto espressamenteprevisto come criterio di classificazione per numerose categorie,ma in termini oggettivati, nel senso che se ne ricerchi lasussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali, senzaNumero registro generale 2708/2021Numero sezionale 4633/2026Numero di raccolta generale 18892/2026Data pubblicazione 10/06/2026arrestarsi all'attività che un determinato momento viene svolta,potendo quest'ultimo costituire un criterio meramentecomplementare, ma non alternativo o esclusivo ai fini delclassamento» (v.
Cass., Sez. VI/T, 18 gennaio 2022, n. 1432 cit.,che menziona Cass., Sez. T., 14 ottobre 2020, n. 22166 e Cass.,Sez. T., 26 maggio 2021, n. 14555).E così, anche per i centri agroalimentari, sono stati ribaditi iprincipi espressi con riguardo alle aree portuali demaniali (copertee scoperte, attribuite in regime di concessione ad operatoricommerciali specializzati e, da questi ultimi, adibite ad attività eservizi a vario titolo riconducibili al trasporto marittimo; v. Cass.,Sez. T. 17 aprile 2019, n. 10674) o alle discariche pubbliche(oggetto di sfruttamento economico per la gestione di rifiuti solidiurbani e la captazione di biogas (v.
Cass., Sez. T., 23 maggio2018, n. 12741), confermando che anche per questi rileva, ai finidell'applicazione della categoria catastale, se in concreto ivi siasvolta attività industriale secondo parametri economico -imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventualedestinazione degli immobili anche ad attività di pubblico interesse(così Cass., Sez. VI/T, 18 gennaio 2022, n. 1432 cit.).4.2. Detti principi sono stati poi successivamente eripetutamente ribaditi da questa Corte, riaffermando:- il principio della incompatibilità dell’attribuzione delle categoriecatastali “E/1”, “E/2”, “E/3”, “E/4”, “E/5”, “E/6” ed “E/9” adimmobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora glistessi presentino autonomia funzionale e reddituale ai sensi degliartt. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, 5 del d.l. n. 652/1939,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249/1939 e 40 delNumero registro generale 2708/2021Numero sezionale 4633/2026Numero di raccolta generale 18892/2026Data pubblicazione 10/06/2026d.P.R. n. 1142/1949, anche se detti beni sono utilizzati per lefinalità istituzionali dell'ente titolare (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 7ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn.7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657,34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697;Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1°luglio 2020, n. 13354; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554;Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., Sez. 5^, 2 novembre2020, n. 24230; Cass., Sez. 6^-5, 20 agosto 2021, n. 23272;Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2022, n. 8326);- gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in manieraanalitica e specifica, con metodo casistico che non legittima unaestensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto cheanche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla«particolarità» della destinazione dell’unità immobiliare e nonmenziona affatto il requisito dell’interesse generale sottesoall’attività svolta; v.
Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde,ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442);- ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, conv. inlegge n. 286/2006, sussiste «una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria E, da un lato, e destinazionedell'immobile ad uso commerciale o industriale (Cass., 17 aprile2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass. 20febbraio 2023, n. 5262);- le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria Esono connotate da una caratterizzazione tipologico-funzionale,Numero registro generale 2708/2021Numero sezionale 4633/2026Numero di raccolta generale 18892/2026Data pubblicazione 10/06/2026costruttiva e dimensionale tale da renderle sostanzialmenteincommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale eproduttiva; e che rimane irrilevante la destinazione dell’unitàimmobiliare ad un fine di pubblico interesse, che non esclude losvolgimento di un’attività secondo parametri essenzialmenteimprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e delcapitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione ditariffe (v.: in tema di servizio idrico integrato, Cass., 8 febbraio2022, n. 3921;
Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4 aprile2019, n. 9427; v., con riferimento ad aree portuali, Cass., 11maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657;Cass., 17 aprile 2019, n. 10674).- il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di unimmobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituiscel'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita allecaratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), checostituiscono il nucleo sostanziale della c.d. "destinazioneordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza varicondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso vengafatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che vaaccertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non incontrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante:
Cass., Sez. 5^,30 aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n.12025; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez.6^-5, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n.22166; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2020, n. 25992; Cass.,Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021,n. 18842; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868);Numero registro generale 2708/2021Numero sezionale 4633/2026Numero di raccolta generale 18892/2026Data pubblicazione 10/06/2026- ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardarealle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non allacondizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia(Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166), non rilevando, quindi,né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, néeventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentreil fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quantoespressamente previsto come criterio di classificazione pernumerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso sopradelineato, vale a dire in base alle caratteristiche strutturalidell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative,senza fermarsi – come detto – se non in funzione complementare,alla verifica del tipo di attività che in un determinato momentostorico vi viene svolta (v.
Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n.34002 - analogamente: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666;Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Casn. 13666; Cass., Sez.5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021,n. 32868);- ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1142/1949, la categoria Draggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale,non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione diradicali trasformazioni, pertanto con capacità redditualeassoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedentipreviste alle categorie di cui alle lettere anteriori;- dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, aifini dell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha postoquale elemento decisivo la natura oggettiva del bene, essendorispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva deltitolare dello stesso che, diversamente, laddove assumesseNumero registro generale 2708/2021Numero sezionale 4633/2026Numero di raccolta generale 18892/2026Data pubblicazione 10/06/2026qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento delladisciplina del catasto, fondata sulla potenzialità di produrre redditodei singoli immobili, che va ricondotta, prioritariamente, non alconcreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazionefunzionale e produttiva, che va accertata in riferimento allepotenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplinaurbanistica (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24078;
Cass., Sez.5^, 2 luglio 2021, n. 18842);- lo stesso fine di pubblico interesse - che, come detto, nonesclude l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari aduso commerciale, secondo lo specifico ordinamento catastale -nemmeno rileva nell’ordinamento eurounitario, in tema di aiuti diStato e di concorrenza, laddove dal classamento catastale dipendala stessa applicazione di tributi e, inversamente, la determinazionedell’àmbito di applicazione di agevolazioni ed esenzioni, posto chel’identificazione di un’impresa si correla, a prescindere dal suostatus giuridico, allo svolgimento di un'attività economica (v., tra letante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, Scuola Elementare Maria Montessori Srl, punti 103 ss.;CGUE, 27 giugno 2017, causa C- 74/16, Congregación de EscuelasPías Provincia Betania, punto 50;
CGUE, 1 luglio 2008,procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04,Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123;CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75) (così, Cass., Sez. T., 22dicembre 2025, n. 33644; e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 22dicembre 2025, n. 33604 e 33638; Cass., Sez. T., 23 dicembre2025, n. 33800; Cass., Sez. T., 23 ottobre 2024, n. 27544).Numero registro generale 2708/2021Numero sezionale 4633/2026Numero di raccolta generale 18892/2026Data pubblicazione 10/06/20265.
Alla luce di quanto precede, deve dunque osservarsi che laCommissione tributaria regionale non si è fatta carico di verificarela concreta destinazione degli immobili oggetto di accertamento e,soprattutto, non ha fatto buon governo dei principi sopra espressi,in quanto ha dedotto l'applicazione della categoria E/3semplicemente dalla natura di pubblico interesse dell'attività agroalimentare, con ciò escludendo automaticamente il caratterecommerciale dell'attività.L'eventuale destinazione degli immobili anche ad attività dipubblico interesse non può ritenersi dirimente nell'assegnazionedella categoria E/3, dal momento che è necessario anche verificarese il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalitàeconomiche e remunerative tipiche dell'impresa commerciale.6.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la decisione va pertantocassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte – in diversa composizione – per unnuovo esame alla luce dei suddetti principi, oltre che per regolare espese del presente grado di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte – in diversa composizione – anche per la disciplina dellespese del presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto