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Sentenza — n. 18857/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows taxpayer to challenge delayed appeal notification by administrative authority.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18857/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Elena Albertini's appeal against tax assessments issued by the Italian Revenue Agency. The administrative authority had failed to notify the appeal within the statutory deadline due to its own procedural errors in identifying the recipient's address. The court ruled that the delay was attributable to the administration, rendering the appeal admissible despite the missed time limit.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 382 c.p.c.: When an administrative authority fails to notify an appeal within the prescribed period due to its own negligence, the appeal remains admissible, and the court must declare the appeal admissible and proceed with the merits.

Parole chiave

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tax appeal notification procedural delay administrative negligence statute of limitations Cassazione civile fiscal liability appeal admissibility

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325 c.p.c.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
Art. 13-bis, comma 2, d.l. n. 78/2009
Art. 14 d.l. 350/2001
78/2009.Mediante “dichiarazioni riservate delle attività emerse”, la ricorrenteterritorio dello Stato, sotto la voce “altre attività finanziarie”, alcunevoci di credito.Tuttavia, in data 16/10/2012 l’Agenzia delle Entrate, in asseritaviolazione dell’art. 14 d.l. 350/2001, cui l’art.
art. 378 c.p
art. 115 c.p
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza pererrata ritenuta mancata prova di un fatto non contestato e pacificoe conseguente violazione del principio di non contestazione, benapplicabile nel processo tributario ex art. 115 c.p.c., rilevante exartt.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441-01
Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418-01

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Testo completo

n. 32;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,Ric. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 11723/2017Numero sezionale 224/2026presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;Numero di raccolta generale 18857/2026Data pubblicazione 10/06/2026- intimata -avverso la sentenza n. 1162/2016 della Commissione TributariaRegionale del Veneto, depositata in data 2/11/2016;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere AngeloNapolitano nella pubblica udienza del 9 aprile 2026;udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.Michele Di Mauro, che ha chiesto l’accoglimento dei primi tre motividi ricorso, con assorbimento dei restanti;uditi gli Avvocati Marcello Stella e Claudio Consolo per ElenaAlbertini;Dal 2003 al 31 gennaio 2009 Elena Albertini (d’ora in poi, anche “lacontribuente”), cittadina italiana residente in Italia, fuamministratrice della società P P Sport Management, con sede nelPrincipato di Monaco.In tale qualità, nell’arco di sei esercizi, la ricorrente maturò creditiper compensi professionali pari a complessivi euro 3.442.000.In data 5 ottobre 2009, la ricorrente si avvalse della possibilitàofferta dall’art. 13-bis del d.l. n. 78/2009 per rimpatriare i suoicrediti maturati nel Principato di Monaco ed assolvere così sul valoredi quelle attività l’imposta straordinaria forfettaria prevista dall’art.13-bis, comma 2, d.l. n. 78/2009.Mediante “dichiarazioni riservate delle attività emerse”, la ricorrenteterritorio dello Stato, sotto la voce “altre attività finanziarie”, alcunevoci di credito.Tuttavia, in data 16/10/2012 l’Agenzia delle Entrate, in asseritaviolazione dell’art. 14 d.l. 350/2001, cui l’art. 13-bis del d.l. n. 78del 2009 rinvia, in base a cui il rimpatrio “preclude nei confronti delRic. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est.

Napolitano A.Numero registro generale 11723/2017Numero sezionale 224/2026dichiarante ogni accertamento tributario” sulle attività rimpatriate,Numero di raccolta generale 18857/2026notificò alla contribuente i seguenti atti: avviso di acceDrtaata mpubebnlictaozio ne 10/06/2026relativo all’anno d’imposta 2003 contenente anche la sanzione perinfedele dichiarazione; avviso di accertamento relativo all’annod’imposta 2004 contenente anche la sanzione per infedeledichiarazione. Successivamente, in data 11/1/2013 furono notificatialla contribuente un atto di irrogazione delle sanzioni per l’annod’imposta 2003 per omessa compilazione del quadro RW; un atto diirrogazione delle sanzioni per l’anno d’imposta 2004 per omessacompilazione del quadro RW.Per quello che in questa sede ancora rileva, l’Agenzia delle Entrateha disconosciuto l’efficacia delle dichiarazioni di emersionepresentate dalla odierna contribuente.Contro le riprese fiscali e gli atti di irrogazione delle sanzioni, lacontribuente propose distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Vicenza,che, dopo averli riuniti, li accolse.Con ricorso in appello, l’Agenzia delle Entrate impugnò la sentenzadi primo grado e la C.T.R. territoriale riformò la sentenza di primogrado in favore dell’amministrazione.Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato a dieci motivi.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.Il sostituto procuratore Generale, in persona del dott.

Michele DiMauro, ha depositato una requisitoria scritta.La contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 378 c.p.c.Ragioni della decisioneInnanzitutto, occorre dare atto che, essendosi proceduto alladefinizione agevolata dei carichi pendenti degli atti di irrogazionedelle sanzioni (atti di irrogazione delle sanzioni n.T65IRTL00002/2013 e n. T65IRLT00004/2013) ai sensi del d.l. n.193 del 2016, è cessata parzialmente la materia del contendere,Ric. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 11723/2017Numero sezionale 224/2026sicché, come peraltro specificato dalla contribuente nella memoriaNumero di raccolta generale 18857/2026difensiva, il presente giudizio continua con riferimento agliD atav pvuibsbili cadziio ne 10/06/2026accertamento.1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione degli artt. 149, 156 c.p.c., 16, 51 d.lgs. n. 546 del 1992nonché del diritto vivente delle Sezioni Unite in tema di scissionedegli effetti della notificazione, rilevante ex artt. 360, n. 3 c.p.c. e62 d.lgs. n. 546 del 1992”, la contribuente censura la sentenzad’appello per aver rigettato l’eccezione di inammissibilità pertardività dell’appello dell’amministrazione nonostante che, puressendo stato l’atto d’appello consegnato per la notificazioneall’ufficio postale il 7 settembre 2015, entro il termine semestrale del9 settembre 2015, esso non fosse idoneo al perfezionamento dellanotifica, non recando l’indicazione del numero civico del soggettodestinatario della notificazione ed essendo stato l’atto, per taleragione, restituito al mittente.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio rilevante ex artt. 360 n. 5 c.p.c. e 62d.lgs. n. 546 del 1992”, la contribuente censura la sentenzaimpugnata per aver omesso di esaminare la prova, prodotta dallacontribuente, della materiale restituzione al mittente del plicocontenente l’atto di appello, notificato dunque ultra diem solo alsecondo tentativo.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza pererrata ritenuta mancata prova di un fatto non contestato e pacificoe conseguente violazione del principio di non contestazione, benapplicabile nel processo tributario ex art. 115 c.p.c., rilevante exartt. 360 n. 4 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992”, la contribuentededuce che la restituzione al mittente del plico contenente l’appelloe la conseguente oggettiva inidoneità del primo tentativo di notificaerano fatti pacifici, non contestati dall’Agenzia delle Entrate.3.1.

I primi tre motivi di ricorso, che per motivi di connessionepossono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.Ric. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 11723/2017Numero sezionale 224/2026La sentenza impugnata afferma che “la circostanza che nell’indirizzoNumero di raccolta generale 18857/2026del destinatario fosse stata negligentemente omessa l’indicaDzaitoa pnuebb ldicaezlio ne 10/06/2026numero civico ha dato luogo a difficoltà per l’amministrazione postalee a conseguenti ritardi nelle operazioni di consegna, avvenuta infattiil 15 ottobre, ma non ha comunque impedito che la notificazione siperfezionasse”.Senonché, i giudici di appello non hanno considerato che l’omessaindicazione del numero civico, imputabile all’amministrazione, hadeterminato l’impossibilità di procedere alla notificazione tempestivadell’atto di appello, tant’è che quest’ultimo era stato notificato solosuccessivamente alla scadenza del termine lungo semestrale perl’impugnazione, in seguito ad un secondo autonomo procedimentonotificatorio.Questa Corte ha statuito, a sezioni unite, che “in caso di notifica dinotificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare glieffetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processonotificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli attinecessari al suo completamento, ossia senza superare il limite ditempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvocircostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Sez.

U.,Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441-01).Orbene, nel caso che ci occupa, la notificazione dell’atto di appellonon era andata a buon fine esclusivamente per causa imputabileall’amministrazione appellante, che non aveva indicato nellarichiesta di notifica il numero civico della destinataria.Ne risulta che, essendo stato il procedimento notificatorio, conclusosicon il buon esito della notifica, iniziato (successivamente al 17settembre 2015) quando il termine semestrale per l’impugnazioneera già interamente decorso, l’appello dell’amministrazione avrebbedovuto essere dichiarato inammissibile.4.

L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso determinal’assorbimento dei restanti sette motivi.Ric. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 11723/2017Numero sezionale 224/20265. In conclusione, il ricorso è accolto con riferimento ai primi treNumero di raccolta generale 18857/2026motivi di ricorso, assorbiti i restanti. Data pubblicazione 10/06/2026La sentenza è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3,ultimo periodo, c.p.c.La cassazione senza rinvio della sentenza d’appello comporta ilpassaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con efficacialimitata agli avvisi di accertamento impugnati in primo grado e allerelative annualità d’imposta (cfr., ex coeteris, Cass., Sez. 5-,Sentenza n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418-01).Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.MDichiara la cessazione della materia del contendere con riferimentoagli atti di irrogazione delle sanzioni n. T65IRTL00002/2013 e n.T65IRLT00004/2013.Accoglie il ricorso con riferimento ai primi tre motivi di ricorso,assorbiti i restanti.Cassa la sentenza impugnata.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di ElenaAlbertini, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in eurododicimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, ivae c.p.a. come per legge.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di ElenaAlbertini, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano ineuro tredicimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali,iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive.Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidentedott.

Angelo Napolitano Dott. Lucio NapolitanoRic. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.