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Decreto — n. 18849/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18849/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18849/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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. Guido Guerra e dall’avv.Ugo Della Monica-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del l.r.p.t., Agenzia delleEntrate in persona del l.r.p.t.-intimati-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania, sez.st. diSalerno, n.6140/2020 depositata il 15/12/2020.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026.Il consigliere delegato

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 18849/2026 — snciv · Corte di Cassazione: . Guido Guerra e dall’avv.Ugo Della Monica-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del l.r.p.t., Agenzia delleEntrate in persona del l.r.p.t.-intimati-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania, sez.st. diSalerno, n.6140/2020 depositata il 15/12/2020.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026.Il consigliere delegato

Parole chiave

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diritto a un difensore legittimazione per agire in via esecutiva inattività successiva alla sospensione condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

. Guido Guerra e dall’avv.Ugo Della Monica-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del l.r.p.t., Agenzia delleEntrate in persona del l.r.p.t.-intimati-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania, sez.st. diSalerno, n.6140/2020 depositata il 15/12/2020.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026.Il consigliere delegato