Cassation court allows heir's appeal, ruling burden of proof for hereditary debt lies on creditor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court allowed the heir's appeal against a second-instance judgment that had dismissed the claim. The lower courts incorrectly required the heir to prove non-acceptance of the estate, whereas the Supreme Court held that mere notification of inheritance does not constitute acceptance. Consequently, the burden of proving the heir's status and acceptance of debts falls on the creditor who sues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 476 c.c.: The creditor must prove the heir's acceptance of the estate, as mere notification of inheritance does not constitute tacit acceptance under civil law principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato;– controricorrente –Equitalia Giustizia s.p.a. rappresentata e difesa dall’Avv. Cristiana Lupi;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Toscana, n.136/2024 depositata il 26 gennaio 2024.Numero registro generale 16634/2024Numero sezionale 4648/2026Numero di raccolta generale 18785/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udita la relazione svolta nella udienza del 28 maggio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.La controversia ha ad oggetto un invito al pagamento (n. 1200) emesso daEquitalia Giustizia s.p.a. (d’ora in poi la controricorrente) nei confronti diEnrico Lozzi (d’ora in poi ricorrente) per il pagamento del contributounificato, quantificato in € 1.725,75, in ragione della sua qualità di erede diGiacomo Lozzi.La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto che fosse onere delcontribuente dimostrare di non essere erede, documentando la rinunciaall’eredità.La CTR ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente sulla base delleseguenti ragioni:- si deve ritenere che il soggetto che si trova nella qualità di eredeuniversale (nel caso è il figlio) debba dimostrare di non aver accettatol'eredità;- anche sotto il profilo processuale, è molto più lineare la produzione deldocumento relativo alla rinuncia che, instaurare una procedura di nominadella curatela della eredità giacente.- il contribuente, qualora entro l'arco temporale dei 10 anni decidesse dinon accettare l'eredità, avrebbe sempre la possibilità di far valere il suodiritto al rimborso di quanto pagato.- in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17445 /2019) «nonè necessaria la effettiva acquisizione della qualifica di erede, tramitel'accettazione dell'eredità.
In pratica la mancata rinuncia e, l'assenzadella nomina di un curatore dell'eredità giacente crea le condizioni perchéil contribuente sia legittimamente chiamato in causa. Affermano inconcreto i Giudici di Legittimità, che vige il principio di prossimità,secondo il quale, è molto più agevole per il contribuente dimostrarel'eventuale rinuncia all'eredità, che per la controparte attivarsi in unafaticosa ricerca di tale atto».Numero registro generale 16634/2024Numero sezionale 4648/2026Numero di raccolta generale 18785/2026Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre leData pubblicazione 09/06/2026controricorrenti si sono costituite con controricorso, Equitalia Giustizia s.p.a.ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., avendo il giudice di meritoonerata.1.1. Il motivo è fondato.Come è noto l’accettazione può essere espressa o tacita. L’accettazioneè tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presupponenecessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il dirittodi fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).L’erede risponde dei debiti ereditari se non accetta con beneficiod’inventario.Ai fini della assunzione della qualità di erede, tuttavia, non è sufficientela mera chiamata all'eredità, né la denuncia di successione trattandosi diun atto di natura meramente fiscale (Cass., Sez. 2, n. 10729 del 2009,Sez. 5, n. 8053/2017, Rv. 643603 - 01).La delazione che segue l'apertura della successione, purrappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficienteall'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessariaanche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante aditio oppure pereffetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni dicui all'art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato neiconfronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce,in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'oneredi provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede,qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, nonessendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue soloall'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenzarappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti delNumero registro generale 16634/2024Numero sezionale 4648/2026Numero di raccolta generale 18785/2026Data pubblicazione 09/06/2026soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (Cass., Sez. 2, n.6479/2002, Rv. 554157 – 01, Sez. 2, n. 3696/2003, Rv. 561112 – 01,Sez.
L, n. 10525/2010, Rv. 613476 – 01, Sez. L, n. 21436/2018, Rv.650214 - 01)La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi di diritto.Non si ritiene che possa cogliere nel segno la giurisprudenza di legittimitàrichiamata dalla sentenza impugnata e dalla controricorrente, vertendoquesta sulla fattispecie relativa verifica della qualità di eredi dei chiamatiall’eredità nella diversa ipotesi della prosecuzione del processo nel casodi morte di una delle parti del giudizio.3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenzaimpugnata ed il rinvio della causa alla Corte di Giustizia di II grado dellaToscana, in diversa composizione, per l’accertamento in fattorelativamente alla qualità di erede sulla base dei principi di diritto fin quiespressi.Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia di II grado della Toscana, in diversa composizione,anche per le spese di legittimità.Così deciso il 28 maggio 2026Il PresidenteLiberato Paolitto