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Ordinanza — n. 18784/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses first ground but allows second, ordering reduction of excessive court costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18784/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court rejected the first ground alleging procedural abuse due to insufficient evidence of bad faith. However, it accepted the second ground regarding excessive litigation costs, finding the awarded amount unreasonably high and unmotivated. Consequently, the Court annulled the lower judgment on costs and remanded the case for a new determination of the correct fee amount.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: While procedural abuse requires explicit proof of preposterous conduct, excessive and unmotivated award of litigation costs violates the principle of proportionality and mandates judicial correction.

Parole chiave

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litigation costs procedural abuse excessive fees judicial motivation costs reduction remand for redetermination proportionality principle valore litigioso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, num. 3, 4 e 5, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, la violazione efalsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 3, 4 e 5, c.p.c.,art.
Art. 6 della l.n. 130 del 2022
3, 4 e 5, c.p.c.,art. 6 della l.n. 130 del 2022 e dell’art.
Art. 2697 c.c.
130 del 2022 e dell’art. 2697 c.c., per nullità dellasentenza e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.
d.m. n. 147 del 2022
art. 2697 c.c
130 del 2022 e dell’art. 2697 c.c., per nullità dellasentenza e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.
art. 360 c.p
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, la violazione efalsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num.

Giurisprudenza citata

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Cass., 4 agosto 2021, n. 22208
Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830
Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24settembre 2020, n.
Cass., 24 settembre 2020, n. 20018
Cass., 18 novembre 2019, n. 29812
20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass.,21 novembre 2017, n.
Cass., 21 novembre 2017, n. 27623
Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139
Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89/2021
Cass., Sez. 3, n. 19989/2021
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022
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Testo completo

mia e delle Finanze, rappresentato e difesodall’Avvocatura dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Calabria, n.1391/2024 depositata il 17 maggio 2024.Udita la relazione svolta nella udienza del 28 maggio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Numero registro generale 16272/2024Numero sezionale 4647/2026Numero di raccolta generale 18784/2026Data pubblicazione 09/06/2026La controversia ha ad oggetto un invito al pagamento (n. V22 2017000000104 7 2017) emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze(d’ora in poi controricorrente) nei confronti di Carmela Aino (d’ora in poiricorrente) per il pagamento del contributo unificato tributario (c.u.t.) perl’anno 2017.L’odierna ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza della CTRCalabria n. 1930/03/2022, depositata l’08.06.2022, che ha respintol’appello avverso l’invito al pagamento oggetto del giudizio, sostenendo chela stessa avrebbe dichiarato infondate le eccezioni di diritto, senza deciderein ordine al merito.La CTR, oggi impugnata, ha respinto il ricorso sulla base delle seguentiragioni:- «Assume la parte istante che “l’errore di fatto commesso nella emissioneconsiste nel non aver deciso il merito.

Nel ricorso introduttivo, erichiamato nell’appello, veniva esposto il seguente motivo: «nel ricorsoincardinato al n. 4369/2017 è stato proposto ricorso soltanto avverso unsolo atto e non avverso due atti, come sostenuto dall’Ufficioimpositore»”.- Al contrario, la decisione sul punto si rinviene al punto n. 3 della parte“in diritto”, dov’è dato leggere: “infondatamente, poi, viene contestato ilcalcolo del contributo unificato. A tal riguardo va rilevato come nel ricorsocui il CUD si riferisce venivano impugnate sia l’intimazione di pagamentoche la cartella sottesa avente ad oggetto tassa automobilistica e per laquale veniva invocata la decadenza e/o prescrizione.

Trova, dunque,applicazione il terzo comma dell’art. 19 del D.lgs. 546/92, secondo ilquale «ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essereimpugnato solo per vizi propri».- Nel caso dell’impugnazione congiunta di più atti, la Commissione saràtenuta a valutare la validità di tutti gli atti in esso contenuti, a fronte deiquali dovrà pronunciarsi con altrettante statuizioni. Tanto perché ilNumero registro generale 16272/2024Numero sezionale 4647/2026Numero di raccolta generale 18784/2026Data pubblicazione 09/06/2026ricorso cumulativo -pur possibile - non può tradursi in una elusione dellanormativa fiscale.

Da qui l’infondatezza del motivo”.- Segue la condanna del soccombente alle spese del giudizio, liquidate indispositivo, tenendo conto della manifesta infondatezza del gravame».La ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre lacontroparte si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, la violazione efalsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 3, 4 e 5, c.p.c.,art. 6 della l.n. 130 del 2022 e dell’art. 2697 c.c., per nullità dellasentenza e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.

Contesta che la sentenza si sialimitata ad accettare quanto asserito dal MEF - Segreteria della C.G.T. Idi Cosenza - senza darsi carico di eseguire il riscontro sull'attointroduttivo relativo al fascicolo n.4369/2017 (doc. n. 1), depositato agliprodotta a supporto della tesi che fossero stati impugnati due atti.1.1. Il motivo è inammissibile.E’ stato in modo condivisibile precisato che l’esposizione cumulativadelle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità ilcompito di isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa,la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza ledoglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in manieratale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini incui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motividiversi (Cass.

Sez. 2, n. 26790/2018, Rv. 651379 – 01, Sez. 1, n.39169/2021, Rv. 663425 - 02).Il generico richiamo, nella rubrica, alla «violazione o falsa applicazionedi norme di diritto», prelude, in realtà, ad una serie di rilievi volti arinnovare le censure mosse all’atto impugnato e, dunque, prescindendodel tutto dal decisum. Dette censure, per altro, mirano in gran parte asollecitare una rivalutazione del ragionamento decisorio sicché, purNumero registro generale 16272/2024Numero sezionale 4647/2026Numero di raccolta generale 18784/2026Data pubblicazione 09/06/2026apparentemente articolate che violazione di norme di legge, mirano, inrealtà, ad un nuovo esame dei fatti in modo difforme, così da realizzareuna surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. 6 - 3, n. 8758/2017, Rv.643690 - 01).Le critiche sono formulate, dunque, sotto una molteplicità di profili traloro confusi, inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibiliad alcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Sitratta, quindi, di censure non ontologicamente distinte dalla stessaricorrente e, quindi, non autonomamente individuabili, senza uninammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo diimpugnazione da parte di questa Corte (Cass., Sez. 5, n. 16488/2024).Pur volendo prescindere da tali profili di inammissibilità, il motivo restainammissibile, in quanto con esso si fanno valere vizi della pronunciaimpugnata per revocazione, non della sentenza che ha pronunciato sulricorso per revocazione.Si ricorda sul punto che la proposizione, mediante ricorso percassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum dellasentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosiin un non motivo (Cass., Sez. 2, n. 9450/2024, Rv. 670733 - 01).2.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione art.15,commi 2-quinqiues e 2-sexies, del d.lgs. n.546/1992 e successivemodifiche ed integrazioni, con riferimento agli artt.4 e 11 del Decretodel Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012, n.140, nonché degliartt.91 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 e 4.Contesta che la sentenza impugnata abbia erroneamente quantificato lespese di giudizio in € 2.500,00 disattendendo le tabelle professionali eviolando, altresì, il principio di corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato, posto che la parte avversa, odierno controricorrente, avevarichiesto il pagamento dell’onorario, con deposito di nota spese per lasomma di € 454,40 e il valore della causa era pari a € 30,00.Numero registro generale 16272/2024Numero sezionale 4647/2026Numero di raccolta generale 18784/2026Data pubblicazione 09/06/20262.1.

Il motivo è fondato.Non appare percorribile la tesi del controricorrente, secondo il quale lacondanna alle spese sarebbe stata pronunciata a titolo di lite temerariaovvero per abuso del processo.Si ricorda, infatti, che, per la nozione di lite temeraria implical'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente(Cass., Sez. 6 - 2, n. 3003/2014, Rv. 629613 – 01, Sez. U, n.22405/2018, Rv. 650452 - 01), essendo necessario verificare, allastregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte intema di sussistenza ed apprezzamento della colpa grave della partesoccombente per la configurabilità della lite temeraria (Cass., 18novembre 2014, n. 24564), la ricorrenza dei requisiti della mala fede.Quest’ultima è da ravvisarsi nei casi in cui emerga la consapevolezzadell'infondatezza della domanda, ovvero della colpa grave, daindividuarsi nelle ipotesi in cui risulti la carenza dell'ordinaria diligenzavolta all'acquisizione di detta consapevolezza.

Si ricordano, a titoloesemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietàal diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass., Sez. 6 - 3,n. 3376/2016, Rv. 638887 - 01); la manifesta inconsistenza giuridicadelle censure in sede di gravame (Cass., Sez. 6-3, n. 24546/2014,Rv. 633289 – 01, Sez. 5, n. 34693/2022, Rv. 666399 - 01), ovvero lapalese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass.,Sez. 2, n. 7620/2013, Rv. 625886 - 01).Quanto, poi, all’abuso, la condanna ex art. 96, c. 3, cit., applicabile d’ufficioin tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di caratterepubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi diresponsabilità aggravata ex art. 96, cc. 1 e 2, cod. proc. civ., e conqueste cumulabile, volta, – con finalità deflattive del contenzioso, – allarepressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione,pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, ilriscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì diuna condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso delNumero registro generale 16272/2024Numero sezionale 4647/2026Numero di raccolta generale 18784/2026processo», quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4Data pubblicazione 09/06/2026agosto 2021, n. 22208;

Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass.,21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n.139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).Nel caso di specie la stringatissima motivazione in punto di spese nonconsente di ritenere che i giudici del merito abbiano effettuato unaverifica in tal senso, non essendo stata in alcun modo esplicitata latemerarietà del ricorso.2.2. Passando al merito della censura, se è vero che, come pureprecisato da questa Corte, successivamente all’adozione del d.m. n. 55del 2014, non trova fondamento normativo la tesi circa un vincolo alladeterminazione secondo i valori medi ivi indicati (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 89/2021, Rv. 660050 – 02, Sez. 1, n. 8884 del 2024), ciònon toglie che il giudice è chiamato a quantificare il compenso tra ilminimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con appositamotivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare odiminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioniche giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass., Sez. 3, n.19989/2021, Rv. 661839 - 03).Ne consegue che il giudice che intenda discostarsi dallo scaglione diriferimento nel caso in cui non concordi con tale dichiarazione, èchiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenticomprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato (in generalesulla portata dell’obbligo di motivazione, v. da ultimo Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).Nella specie è incontestato che il valore della causa era di € 30,00 e cheil controricorrente ha quantificato con la nota spese l’importo di € 454,40per le quattro fasi.

La condanna alle spese per € 2.500,00 risultanotevolmente superiore agli importi massimi previsti dal d.m. n. 147 del2022 per le cause di valore comprese tra 0,01 a € 1.100,00 e talediscostamento non è stato motivato.Numero registro generale 16272/2024Numero sezionale 4647/2026Numero di raccolta generale 18784/2026Data pubblicazione 09/06/20263. Ne consegue l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibileil primo, e la cassazione della sentenza impugnata. Non si rappresenta lanecessità di ulteriori accertamenti in fatto e, pertanto, la Corte puòdecidere la causa nel merito con la rideterminazione delle spese di lite.Tenendo conto dell’esito del giudizio di legittimità che vede la ricorrentesoccombente nel merito, restando vittoriosa nel segmento di lite relativoalle spese nel presente giudizio, appare opportuna la compensazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo;cassa la sentenza impugnata limitatamente alle spese processuali cheridetermina in € 454,00, oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; compensa, trale parti, le spese del presente giudizio.Così deciso il 28 maggio 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto