Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18782/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows VAT refund claim by cassation, rejecting administrative time-bar defense due to lack of prior contestation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18782/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the taxpayer's appeal against the tax authority's rejection of a VAT refund claim, overturning the lower court's decision. The authority argued the claim was time-barred under specific administrative deadlines, but the court found no prior contestation of the credit's existence. Consequently, the burden of proof remained on the taxpayer, and the time-bar defense was rejected because the administration had not challenged the credit before the deadline expired.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, Art. 36 d.lgs. n. 546/1992; The administrative time-bar for VAT refunds applies only to the verification of the credit's existence, not its payment, and expires only if the tax authority contests the claim within the prescribed period.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT refund claim administrative time-bar burden of proof tax authority contestation decadence period tax credit existence Cassazione decision rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 e dell’art.
Art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
1 e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in combinatodisposto con l’art.
Art. 21 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992
b) l’istanzaamministrativa di restituzione era stata prodotta oltre il termine didecadenza ex art. 21, comma 2, d.lgs.
Art. 112 c.p.c.
Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in via subordinata,la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
118 disp att.c.p.c., in relazione all’art. 360 n.
art. 115 c.p
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 2697 c.c
633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c.
art. 112 c.p
Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in via subordinata,la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 27/03/2025, n. 8123
Cass., 23/01/2019, n. 1822
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

rrente-controSICA GERARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MATONTI-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO dellaCampania n. 358/2025 depositata il 10/01/2025.Udite le conclusioni all’udienza del 14/05/2024 della parte ricorrente conl’avv. MARCHINI PAOLO per l’AVVOCATURA DELLO STATO (che ha conclusoper l’accoglimento del ricorso) e del Sost. Proc. dr. STEFANO PEPE per laNumero registro generale 13952/2025Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 18782/2026Data pubblicazione 09/06/2026Procura Generale della Corte di cassazione (che ha concluso perl’accoglimento del ricorso).Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2026dalla Consigliera Raffaella Brogi.1. Emerge dagli atti di causa che Sica Gerardo (hinc: il contribuente)indicava un credito IVA nella dichiarazione del 2013 e ne chiedeva ilrimborso nel 2021. L’Agenzia delle Entrate rigettava, tuttavia, l’istanza dirimborso, evidenziando che:

a) non era stato presentato tempestivamenteil modello VR - rimborsi per l’anno d’imposta 2013;

b) l’istanzaamministrativa di restituzione era stata prodotta oltre il termine didecadenza ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992;

c) non risultavaprovato il diritto al rimborso.1.1. Il diniego di rimborso è stato impugnato dal contribuente – contestandola necessità del mod. VR – e la Corte di giustizia di primo grado di Salernoaccoglieva il ricorso. Tale decisione era confermata dalla Corte di giustiziatributaria della Campania (hinc: CGT2), con la sentenza n. 358/2025depositata in data 10/01/2025, con la quale è stato rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate.2. La CGT2 ha dato rilievo, in particolare, alla circostanza che, in primoluogo, la stessa Agenzia delle Entrate avesse, di fatto, riconosciuto lafondatezza della pretesa del contribuente per l’importo già rimborsato diEuro 9.145,00.2.1.

Il giudice d’appello ha, poi, evidenziato che, dalla disamina delladocumentazione relativa alla dichiarazione originaria, può ritenersisussistente una chiara manifestazione di volontà di ottenere il rimborso,elemento cruciale secondo la giurisprudenza di legittimità, comecorrettamente già osservato dai primi giudici. Inoltre, trattandosi dirimborso IVA relativo a cessazione di attività, andava consideratal'applicabilità del termine di prescrizione ordinario decennale, anziché quelloNumero registro generale 13952/2025Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 18782/2026Data pubblicazione 09/06/2026biennale di decadenza, con la conseguente tempestività dell’istanza dirimborso.3.

Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con quattro motivi.4. Il contribuente ha resistito con controricorso.5. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositatorequisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in combinatodisposto con l’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp att.c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

Nullità della sentenza per difettoassoluto di motivazione.1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, inquanto carente sul piano della motivazione, dal momento che i giudici hannoomesso di illustrare il percorso logico seguito per pervenire alla decisione inmerito al riconoscimento da parte dell’ufficio della debenza del rimborso,nulla argomentando né sulla documentazione da cui deriverebbe talericonoscimento, né in base quali ulteriori circostanze di fatto si viene aconfutare l’esistenza dei presupposti costitutivi del credito.

I giudicidell’appello non solo non indicano la fonte da cui evincere il riconoscimentoda parte dell’ufficio del credito vantato dal contribuente, ma ignoranocompletamente le deduzioni dell’amministrazione finanziaria, che inrisposta alla richiesta di chiarimenti del collegio avevano chiarito che, inrealtà, il rimborso, ai sensi dell’art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992, erariconducibile alla pronuncia di primo grado favorevole al contribuente.1.2. Il motivo è infondato: da oltre un decennio questa Corte ha, infatti,affermato che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 13952/2025Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 18782/2026Data pubblicazione 09/06/2026della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U,07/04/2014, n. 8053). Nel caso di specie la motivazione della sentenzaimpugnata è conforme al cd. minimo costituzionale, presentando, al piùinsufficienze motivazionali che, a seguito della riforma del 2012, sonosottratte al sindacato di legittimità di questa Corte.2.

Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 68 e 69 d.lgs. n. 546 del 1992 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.2.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che la CGT2 ha omesso divalutare le prove fornite dall’ufficio circa la liquidazione degli importi chiestia rimborso, con decurtazione di euro 5000,00 (pacificamente riconosciutada controparte come somma già fruita in compensazione), avvenutaunicamente in esecuzione della sentenza di primo grado, atteso che ai sensidell’art. 67-bis d.lgs. n. 546 del 1992 le sentenze tributarie sonoimmediatamente esecutive.

Richiamati i contenuti degli artt. 68 e 69 d.lgs.n. 546 del 1992, la ricorrente ha evidenziato che, nel caso in esame, l’ufficiofiscale era tenuto ai sensi dell’art. 69 cit. a provvedere al pagamento dellesomme chieste a rimborso dall’interessato sulla base della pronuncia diprimo grado favorevole alla parte contribuente e immediatamenteesecutiva, come da documentazione depositata davanti al giudice diseconde cure e riprodotta, in parte, analogicamente a pag. 9-10 del ricorsoin cassazione.2.2. Il motivo di ricorso è fondato: l’art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992prevede l’immediata esecutività delle sentenza di condanna al pagamentodi somme in favore del contribuente, mentre l’art. 68, comma 2, d.lgs. n.Numero registro generale 13952/2025Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 18782/2026Data pubblicazione 09/06/2026546 del 1992 prevede che:

«Se il ricorso viene accolto, il tributo corrispostoin eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustiziatributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali,deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazionedella sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuentepuò richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustiziatributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradisuccessivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado».È pertanto evidente non solo che la condotta di restituzione del rimborso– previa compensazione dell’importo dovuto di Euro 5.000 – era frutto diun necesse agere dell’amministrazione finanziaria conseguente a quantoprevisto dagli artt. 68 e 69 d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche che lacoltivazione dell’appello escludesse, comunque, l’acquiescenzadell’appellante rispetto all’accoglimento del ricorso del contribuente daparte del giudice di prime cure.Deve, quindi, ritenersi che, nell’ipotesi in cui il diniego di rimborso IVAsia impugnato dal contribuente con ricorso accolto in primo grado el’amministrazione finanziaria proponga appello, l’erogazione del rimborsonel corso del giudizio di secondo grado non importa né acquiescenza allasentenza di primo grado, né riconoscimento del credito di cui sia chiesto ilrimborso, trattandosi di erogazione conseguente al carattereimmediatamente esecutivo della sentenza di condanna al pagamento dellesomme dovute dall’amministrazione finanziaria, la quale, nonostante ilrimborso, può insistere nel contestare la mancanza di prova del credito IVAda parte del contribuente.3.

Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per nonavere la società provato in concreto l’esistenza sostanziale del credito, nonNumero registro generale 13952/2025Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 18782/2026Data pubblicazione 09/06/2026adempiendo così all’onere della prova gravante sul contribuente che chiedeil rimborso di un’imposta.

Richiama, quindi, quanto riportato nell’atto didiniego impugnato («Si specifica, inoltre, che il contribuente, nel presentarela domanda di rimborso, non ha fornito documentazione necessaria esufficiente tale da consentire il riscontro nel merito da parte dell’ufficio») enell’atto d’appello.3.2. La ricorrente evidenzia, quindi, che nel caso di diniego di unrimborso IVA non è sufficiente la mera compilazione del rigo delladichiarazione inerente all’opzione per il rimborso del credito e che il giudiceadito dal contribuente attraverso la presentazione del ricorso è, comunque,tenuto a verificare che il ricorrente abbia principalmente assolto l’onereprobatorio su di esso gravante, documentando l’esistenza del credito.3.3.

Il motivo è fondato. Occorre preliminarmente rilevare chel’amministrazione finanziaria può contestare l’esistenza del credito IVAesposto in dichiarazione e di cui sia chiesto il rimborso, anche quando sianoscaduti i termini per l’attività di accertamento. Sul punto (ancherecentemente) questa Corte ha riaffermato che l'Amministrazionefinanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nelladichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'eserciziodel suo potere di accertamento, senza che abbia adottatoalcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operanolimitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, inapplicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua adexcipiendum" (Cass., 27/03/2025, n. 8123).È stato, inoltre, precisato che la circostanza che la domanda di rimborsosia presentata dal contribuente a causa della cessazione dell'attività nonimplica che l'amministrazione finanziaria non debba verificare la sussistenzadel credito IVA, essendo necessario, anche in tale ipotesi, che la partefornisca all'amministrazione finanziaria tutti gli elementi di prova idonei perNumero registro generale 13952/2025Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 18782/2026Data pubblicazione 09/06/2026il riconoscimento del diritto al rimborso e, in caso di contestazione, assolvaall'onere probatorio su di essa gravante (Cass., 23/01/2019, n. 1822).3.4.

Di conseguenza, a fronte del credito IVA indicato nella dichiarazionedel 2013, la richiesta presentata nel 2021, senza che, medio tempore,l’amministrazione finanziaria avesse contestato o rettificato alcunché inordine all’esistenza del credito, non esonerava il contribuente dall’oneredella prova circa l’esistenza del credito.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in via subordinata,la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. Vizio di ultrapetizione.4.1.

Con tale motivo, in via subordinata, la ricorrente evidenzia che -qualora si volesse ritenere che l’ufficio abbia riconosciuto, nell’esercizio delsuo potere impositivo, il diritto del contribuente al rimborso dell’IVAdichiarata – è palese il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il giudicedell’appello nel rigettare il gravame dell’ufficio confermando la decisione diprimo grado che, accogliendo le doglianze del ricorrente originario, ha perl’effetto riconosciuto il diritto al rimborso dell’intero importo richiesto nellamisura di euro 14.450,00, comprensivo cioè della somma di euro 5000,00in realtà fruita in compensazione.4.2.

Il quarto motivo di ricorso è assorbito, in ragione dell’accoglimentodel secondo e del terzo motivo di ricorso.5. Alla luce di quanto sin qui argomentato, devono essere accolti ilsecondo e il terzo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento delquarto motivo, mentre il primo motivo deve essere rigettato.6. La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla CGT2, chein diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, con il conseguenteassorbimento del quarto motivo e rigetta il primo motivo;Numero registro generale 13952/2025Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 18782/2026Data pubblicazione 09/06/2026cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14/05/2026.La Consigliere Relatrice La PresidenteRaffaella Brogi Angelina-Maria Perrino