Court allows appeal against tax penalty reduction, ruling administrative discretion requires only connection to payment invitation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a second-instance judgment that had reduced a tax penalty to 50% of the statutory minimum. The appellant argued this violated mandatory statutory limits, while the opposing party remained absent. The court rejected the claim, holding that administrative discretion in setting the penalty is sufficient if the decision is logically connected to the prior payment invitation, thereby upholding the lower court's reduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 71 del d.P.R. n. 131 del 1986; Art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997: Administrative penalties for non-payment of unified contributions are subject to discretionary determination within statutory bounds, provided the decision is motivated by a reasonable connection to the payment invitation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ro– intimato –avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Sicilia, n.10315/2023 depositata il 15 dicembre 2023.Udita la relazione svolta nella udienza del 28 maggio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Numero registro generale 13854/2024Numero sezionale 4646/2026Numero di raccolta generale 18778/2026Data pubblicazione 09/06/2026La controversia ha ad oggetto un atto di irrogazione di sanzione (n. 2854)emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in poi ricorrente)nei confronti di Antonio Fiumefreddo (d’ora in poi intimato) per il pagamentodella somma di €. 1200,00, per ritardato del contributo unificato tributario(c.u.t.).La CTP ha accolto parzialmente il ricorso rideterminando la sanzione nellamisura del 100% e la Corte di Giustizia di II grado della Sicilia ha confermatola pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:- il comma 1 bis dell’art 16 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 richiamal’art. 71 del d.P.R. n. 131/1986, testo unico delle disposizioni concernentil’imposta di registro, secondo il quale la sanzione per l’omessoversamento del contributo unificato è irrogata entro una forbicedeterminabile in un “minimo edittale” pari al 100% del tributo dovuto edin un “massimo edittale” pari al 200% del tributo dovuto.- consegue da ciò che la determinazione della sanzione, ove sussista unaforbice tra un minimo ed un massimo edittale, è disciplinata dall’art. 7,comma 1 del d.lgs n. 472 del 1997 e deve essere sempre motivatasecondo il potere discrezionale dell’ente impositore a nulla rilevandoeventuali automatismi di prassi richiamati dalle circolari checostituiscono atti di normazione secondaria non idonei derogare allalegge ordinaria.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre lacontroparte è rimasta contumace.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamentenotificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 15.12.2023 enon è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec, è stataconsegnata e accettata il 16.6.2024, nel rispetto del termine semestraleprevisto dall’art. 327, primo comma, c.p.c., come richiamato dall’art. 38,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.Numero registro generale 13854/2024Numero sezionale 4646/2026Numero di raccolta generale 18778/20262. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,Data pubblicazione 09/06/2026comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 16,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002 e 71 del d.P.R. n. 131/1986, nonchédell’art. 7 del d.lgs. n. 472/1997, lamentando l’illegittima riduzione allametà del minimo edittale.2.1.
Il motivo è fondato.Non vi sono ragioni per discostarsi dal principio di recente affermato insede di legittimità, secondo cui, le sanzioni amministrative per l'omessopagamento del contributo unificato vanno applicate con riferimento agliartt. 16, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG) e 71 deld.P.R. n. 131 del 1986, ratione temporis applicabile, in ragione della suanatura di entrata tributaria erariale e del suo collegamento ad una pubblicaspesa, quale è quella per il servizio giudiziario (Cass., Sez. 5, n.13442/2025, Rv. 675065 – 01, Sez. 5, n. 15888/2022, Sez. 5, n.16283/2021, Rv. 661602 – 01).Ai sensi dell’art. 16, comma 1, T.U.S.G.:
«In caso di omesso o parzialepagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cuial decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusala detrazione ivi prevista».In ragione del richiamo all'art. 71 del testo unico sull'imposta di registro,la sanzione viene modulata tra il 100% al 200%, quest'ultima applicabile,in base alla circolare n. 1/DF del 2011 dell'Agenzia delle Entrate, qualorail contribuente non regolarizzi affatto la sua posizione, ovvero provvedaal pagamento oltre al novantesimo giorno.Ne consegue che, nel caso di insufficiente o mancato pagamento a seguitodell'invito, l'Ufficio competente al recupero procede, con separato attoemesso ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del TUSG, all'irrogazione dellasanzione di cui all'articolo 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, che costituiscenorma speciale rispetto alla disciplina generale regolamentata dall'art. 7del d.lgs. n. 472 del 1997.Numero registro generale 13854/2024Numero sezionale 4646/2026Numero di raccolta generale 18778/2026Data pubblicazione 09/06/2026Quanto esposto, non esclude ex se che, trattandosi di sanzione tributaria,debbano comunque applicarsi le disposizioni generali che involgono i criteridi determinazione della sanzione amministrativa tributaria (d.lgs. n. 472del 1997).La sanzione è, quindi, ancorata ad un parametro temporale (numero digiorni decorsi dalla notifica dell’invito), non richiedendosi la verifica diulteriori presupposti oggettivi o valutazioni in ordine alla presenza o menodi elementi soggettivi nel comportamento del contribuente.Si osserva che nel caso di specie l’invito al pagamento già recava lapredeterminazione della sanzione che sarebbe stata applicata in caso diinadempimento (v. all. 7 del ricorso).La predeterminazione dei criteri sanzionatori, nell’ambito della forbice nellaforbice tra il 100% e il 200%, di cui all’art. 16, comma 1 bis, soprariportato, ha formato oggetto anche di atti di prassi volti a fornire unachiara indicazione per gli uffici chiamati alla riscossione del c.u.t. (v.Circolare 3 aprile 2008 del Ministero della Giustizia, per il contributounificato in generale;
Circolare del MEF n.1/DF del 21 settembre 2011riferita al processo tributario, v. punto 9.2).Ne consegue che la discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nelcaso di specie è stata correttamente esercitata. La previsione di spazitemporali correlati a giorni di ritardo realizza, infatti, un criterioragionevole di giudizio per la determinazione della sanzione.2.2.Con riguardo al profilo motivazionale dell’atto di irrogazione, rileva ed èquindi sufficiente, la sua connessione con l’invito al pagamento.La motivazione giustificativa dell'irrogazione della sanzione per l'omessoversamento, anche nella sua entità massima del contributo, può esseredesunta dal precedente invito al pagamento, in ragione della sopra giàevidenziata natura speciale della procedura di recupero del contributounificato rispetto alla generalità delle sanzioni tributarie edell'individuazione, con circolare del MEF del 21 settembre 2011, deiparametri per la determinazione dell'importo della sanzione (Cass., 31agosto 2025, n. 24249).Numero registro generale 13854/2024Numero sezionale 4646/2026Numero di raccolta generale 18778/2026Nel caso di specie l’invito al pagamento (doc. n. 7 fascicolo ricorrente)Data pubblicazione 09/06/2026recava la predeterminazione della sanzione.In tal senso giova, poi, ribadire che con riguardo ai criteri di computo dellasanzione, mentre nel contesto della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 131del 1986 il ritardo nel versamento del tributo assume una sua autonomarilevanza di illecito (ora ai sensi del d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13, sullacui portata generale v., Cass., Sez. 5, n. 8076/2020;
Sez. 5, n.7608/2018; Sez. 5, n. 14390/2010, Rv. 613776 - 01), il ritardo nelversamento del contributo unificato si consolida nell'unico trattamentosanzionatorio che, come detto, rinvia alla disciplina di cui all'art. 71 D.P.R.da ultimo citato.La misura del ritardo senz'altro può connotare, allora, la gravità dellaviolazione una volta correlata al previsto rilievo della condotta tenuta dalcontribuente che costituisce indice, per l'appunto, di detta gravità (d.lgs.n. 472 del 1997, art. 7, comma 1) (Cass., Sez. 5, n. 19791 del 2023).Né appare, poi, lecito dubitare della gravità della violazione che vienerestituita da una condotta del contribuente che, usufruendo dei servizigenerali della giustizia, si sottragga, al contempo, al previsto concorsonelle spese, rimanendo inadempiente alla prestazione posta a suo carico.La sentenza impugnata, nel ritenere, viceversa, necessario comunque, unobbligo di motivazione in relazione alla sanzione si è discostata dallanormativa e dai principi ora richiamati.3.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, e la cassazione della sentenzaimpugnata.Non si rappresenta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto e,pertanto, la Corte può decidere la causa nel merito con il rigetto del ricorsointroduttivo.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dall’intimato.Numero registro generale 13854/2024Numero sezionale 4646/2026Numero di raccolta generale 18778/2026Data pubblicazione 09/06/2026Condanna l’intimato a pagare in favore della ricorrente le spese di lite delgiudizio che liquida, per il primo grado, in € 240,00, per il secondo gradoin € 300,00 e, per il presente giudizio, nell'importo complessivo di €500,00, oltre le spese prenotate a debito.Così deciso il 28 maggio 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto