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Ordinanza — n. 18768/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Planet Games' appeal against Calabria Regional Tax Commission's VAT decision, overturning it due to failure to verify factual conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18768/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted Planet Games' appeal against the Regional Tax Commission's decision to apply the flat-rate VAT regime. The Commission had rejected Planet's claim of having opted for the standard VAT regime based on formal declaration requirements. The court ruled that the lower court failed to verify whether Planet's conduct conclusively demonstrated an actual election for the standard regime, despite the lack of formal paperwork.

Regesto Legislator

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Art. 74, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Art. 14 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; Art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442: The court must verify if a taxpayer's factual conduct conclusively demonstrates an election for the standard VAT regime, even if formal declaration requirements were not met.

Parole chiave

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VAT flat-rate regime standard VAT option factual conduct conclusive behavior tax administration appeal formal declaration Cassation Court tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 74, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Come emerge dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamentoera stata emessa previa determinazione forfetaria dell’imposta (art. 74,sesto comma, del d.P.R.
Art. 14 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
civ., violazione e falsa applicazione dell’art.74, sesto comma, del decreto IVA, dell’art. 14 bis del d.P.R.
Art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442
640 e dell’art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, per averela CTR erroneamente ritenuto che:

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15178 del 16/07/2020
cit.), i comportamenticoncludenti del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabilicostituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto(Cass. n. 15178 del 16/07/2020;
Cass. n. 20421 del 26/09/2014
Cass. n. 20421 del 26/09/2014).2.5.
Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024
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Testo completo

resso lo studio dell’avvocato BLOISEGENEROSO (BLSGRS71M31E417V), che la rappresenta e difende-ricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEIPORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che la rappresenta e difende-resistente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE-intimata-avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CALABRIAn. 2619/02/22 depositata il 01/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere GIACOMO MARIA NONNO.1. Con la sentenza n. 2619/02/22 del 01/09/2022, la Commissionetributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) accoglieva l’appelloNumero registro generale 6224/2023Numero sezionale 7634/2025Numero di raccolta generale 18768/2026Data pubblicazione 09/06/2026proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n.5488/08/21 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (di seguitoCTP), che aveva accolto il ricorso di Planet Games s.r.l. (di seguito Planet)nei confronti di una cartella di pagamento per IVA relativa all’annod’imposta 2014.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamentoera stata emessa previa determinazione forfetaria dell’imposta (art. 74,sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, decreto IVA) in ragionedella base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI), tenutoconto dell’attività svolta dalla società contribuente.1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) «il regimeIVA relativo all’attività in esame [era] quello forfettario e (…) l’eventualeopzione per il regime ordinario [doveva] essere comunicata formalmenteall’Agenzia delle Entrate competente, mediante compilazione del quadro VOdella Dichiarazione»;

b) tale dichiarazione non era stata presentata né erastato compilato il quadro VO della dichiarazione ai sensi dell’art. 2 del d.P.R.10 novembre 1997, n. 442.2. Planet impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.3. AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienzadi discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.mentre l’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) restavaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso è stato erroneamentenotificato ad AER presso l’Avvocatura generale dello Stato e talenotificazione, in difetto di costituzione in giudizio (l’Avvocatura generale siè, infatti, costituita solo per AE), deve ritenersi nulla (Cass. n. 17700 del22/06/2021;

Cass. S.U. n. 22641 del 29/10/2007).2 di 4Numero registro generale 6224/2023Numero sezionale 7634/2025Numero di raccolta generale 18768/2026Data pubblicazione 09/06/20261.1. Ritiene, peraltro, il Collegio che sia superfluo disporre larinnovazione della notificazione nei confronti di AER, atteso che, con ilricorso per cassazione, Planet fa valere unicamente una questione attinentealla debenza del tributo, per la quale sussiste la legittimazione passiva dellasola AE; vertendosi, pertanto, in materia di cause scindibili, non sussiste illitisconsorzio necessario con l’agente della riscossione, essendone venutomeno l’interesse alla partecipazione al giudizio (Cass.

S.U. n. 11676 del30/04/2024).2. Con l’unico motivo di ricorso Planet deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.74, sesto comma, del decreto IVA, dell’art. 14 bis del d.P.R. 26 ottobre1972, n. 640 e dell’art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, per averela CTR erroneamente ritenuto che:

a) Planet non abbia validamenteeffettuato l’opzione, in realtà effettuata e mai revocata, nonché comunicataanche alla SIAE;

b) non sia valida la comunicazione effettuata attraverso ilpacifico comportamento concludente tenuto da Planet.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Il regime forfettarioprevisto dall’art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972 in relazione agliapparecchi e ai congegni per il gioco lecito riguarda sia l’imposta sugliintrattenimenti sia l’IVA, equiparate dalla legge quanto alle modalità diriscossione; tuttavia, le due imposte sono autonome ed è sempre consentitoal contribuente optare per il regime ordinario dell’IVA ai sensi dell’art. 74,sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, opzione che può desumersi anchealla cui motivazione integralmente si rimanda).2.3.

Come più sopra evidenziato, la CTR ha affermato che il regime IVAapplicabile è quello forfettario, non avendo il contribuente validamenteoptato per il regime ordinario, effettuando la comunicazione all’Agenzia3 di 4Numero registro generale 6224/2023Numero sezionale 7634/2025Numero di raccolta generale 18768/2026Data pubblicazione 09/06/2026delle Entrate competente, mediante compilazione del quadro VO delladichiarazione.2.4. La CTR, peraltro, pur non disconoscendo la possibilità per ilcontribuente di optare per il regime ordinario, nel rispetto del principio didiritto più sopra riportato, non ha tenuto in debito conto che l'omessadichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinariopuò essere surrogata da "facta concludentia" del contribuente, poiché, aisensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442 del 1997 (applicabile, in base allanorma interpretativa di cui all'art. 4 l. n. 342 del 2000, anche alle condotteanteriori alla data di entrata in vigore del d.P.R. cit.), i comportamenticoncludenti del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabilicostituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto(Cass. n. 15178 del 16/07/2020;

Cass. n. 20421 del 26/09/2014).2.5. La CTR non ha, dunque, verificato se, nonostante il mancatorispetto delle formalità previste dalla legge per l’esercizio del diritto diopzione, quest’ultima sia stata comunque validamente esercitata per factaconcludentia, con conseguente cassazione della sentenza impugnata inparte qua.3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese delpresente procedimento.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, il 11/11/2025.Il PresidenteANGELINA-MARIA PERRINO4 di 4