Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 18741/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses preliminary reference due to procedural delay in scheduling the public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18741/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the preliminary reference admissible but subsequently dismissed the case for a new hearing due to procedural delays. The tax authority sought to include 'Commissione di Istruttoria Veloce' (CIV) fees in the IRAP tax base for financial intermediaries, while the taxpayer argued these were cost recoveries. Although the legal question was deemed relevant and novel, the court found that the public hearing scheduled for June 5, 2026, had not been properly notified to the tax agency within the required 60-day period.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: The Court of Cassation may accept a preliminary reference regarding the interpretation of tax law only if procedural prerequisites are met; failure to notify the tax authority of the public hearing within the statutory 60-day period requires the case to be remitted to a new hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
preliminary reference IRAP tax base financial intermediaries procedural delay CIV fees Corte di Cassazione tax litigation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.c.
Art. 6, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
363-bis c.p.c., un rinvio pregiudizialecirca l’ambito e l’ampiezza della base imponibile dell’IRAP.Precisamente, il quesito sollevato dalla CGT-2 ligure è se nellabase imponibile IRAP per gli intermediari finanziari, di cui all’art. 6,d.lgs.
Art. 117-bis, d.lgs. n. 385/1993
446/1997, sia da ricomprendersi la Commissione diIstruttoria Veloce (CIV), prevista dall’art. 117bis, d.lgs.
Art. 377, comma 2, c.p.c.
art. 363-bis c.p
art. 6 d.lgs. n.446/1997
Alessandro Pepe, inrappresentanza della Procura generale, ha chiesto alla Corte dienunciare il principio di diritto secondo il quale “nella base imponibileIRAP per gli intermediari finanziari, di cui all’art. 6 d.lgs. n.446/1997, va ricompresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV),prevista dall’art.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

econdogrado della Liguria con ordinanza n. 307 del 20 novembre 2025,iscritta al N.R.G. 933 del 2026, nel giudizio di appello vertente tra:CREDIT AGRICOLE ITALIA s.p.a. (incorporante CREDIT AGRICOLECARISPEZIA s.p.a.), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luciano Bonito Oliva edall’Avv. Luisa Marrazzo;-parte costituita nei gradi di merito-AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale delloStato;-parte costituita nei gradi di merito-Rilevato che:1.

Nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza n.875/2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di GenovaNumero registro generale 933/2026Numero sezionale 4780/2026con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avversoNumero di raccolta generale 18741/2026l’avviso di accertamento n. TLA0C0200023 in materia di DIaRta ApuPbb,l iclaazio ne 09/06/2026Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, conordinanza depositata il 20 novembre 2025, ha sottoposto alla Cortedi cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., un rinvio pregiudizialecirca l’ambito e l’ampiezza della base imponibile dell’IRAP.Precisamente, il quesito sollevato dalla CGT-2 ligure è se nellabase imponibile IRAP per gli intermediari finanziari, di cui all’art. 6,d.lgs. n. 446/1997, sia da ricomprendersi la Commissione diIstruttoria Veloce (CIV), prevista dall’art. 117bis, d.lgs. n. 385/1993(TUB) - introdotto dall’art. 6bis, d.l. 201/2011, convertito conmodificazioni dalla l. 214/2011, e dalle disposizioni applicative di cuiall’ultimo comma dell’art. 117bis.2.

Nella vicenda all’esame del giudice a quo l’Agenzia delleentrate notificò alla società contribuente l’avviso di accertamento n.TLA0C0200023, con il quale aveva rideterminato, per l’anno diimposta 2015, la base imponibile IRAP includendovi le CIV eliquidato, per l’effetto, la maggiore imposta nella misura di Euro195.404,00.La società impugnò l’atto innanzi alla CGT-1 di Genovasostenendo che le CIV dovevano costituire non già unaremunerazione bensì un recupero di costi (amministrativi e delpersonale) sostenuti per effettuare le verifiche necessarie a seguitodello sconfinamento dagli affidamenti; esse erano allocate alla voce190 del Conto Economico (secondo le istruzioni fornite dalla Bancad’Italia con circolare n. 46586 del 15 gennaio 2013), voce nonrientrante nell’elenco delle componenti formanti la base imponibileIRAP, dettato dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 446/1997.I giudici di prossimità rigettarono il ricorso della contribuenteevidenziando che le CIV addebitate ai clienti risultavano relative allacopertura dei costi mediamente sostenuti, per cui era logicoassumere il costo coperto in misura pari al provento rilevato ex artt.5, comma 4, e 6, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. n. 446/1997.Numero registro generale 933/2026Numero sezionale 4780/2026Numero di raccolta generale 18741/2026Quindi, i proventi derivanti dalla CIV andavano ripresi a tassazione:Data pubblicazione 09/06/2026nella misura del 90% per quanto riguarda la quota parte identificatacome correlata alle spese amministrative; per l’intero ammontaredella quota relativa alla copertura dei costi del personale.Interposto appello dalla contribuente, la CGT-2 della Liguria haosservato che sulla quaestio iuris sottoposta al suo esame sirinvengono due contrastanti interpretazioni presso i giudici di merito.Difatti, alcune Corti ritengono che le CIV debbano essereincluse nella base imponibile IRAP, sulla base di un’interpretazionesistematica del dato normativo (art. 6, comma 1, d.lgs. 446/1997);altre, al contrario, ritengono che esse debbano esserne escluse, sullabase del dato letterale della norma.3.

Il Primo Presidente, con decreto depositato in data 2 marzo2026, ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e lo haassegnato alla Sezione Tributaria.Il Primo Presidente ha ritenuto soddisfatti i requisiti previstidall’art. 363-bis c.p.c.: la rilevanza; la natura giuridicaesclusivamente di diritto della questione pregiudiziale sollevata; lanovità della questione, non ancora affrontata dalla giurisprudenzadella Corte di cassazione; la gravità e complessità interpretativa, allaluce di un articolato assetto normativo di non agevole composizione;l’essere la questione oggetto di contrastanti decisioni assunte daigiudici del merito e suscettibile di uno sviluppo numerico ampio.4.

In prossimità dell’udienza, il Pubblico Ministero hadepositato una requisitoria.Il Sostituto Procuratore Generale, dr. Alessandro Pepe, inrappresentanza della Procura generale, ha chiesto alla Corte dienunciare il principio di diritto secondo il quale “nella base imponibileIRAP per gli intermediari finanziari, di cui all’art. 6 d.lgs. n.446/1997, va ricompresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV),prevista dall’art. 117-bis del d.lgs. 385/1993”.In data 3-4 giugno 2026 l’Agenzia delle entrate depositava attodi costituzione chiedendo, preliminarmente, il rinvio dell’udienza, aNumero registro generale 933/2026Numero sezionale 4780/2026Numero di raccolta generale 18741/2026causa del mancato rispetto del termine di 60 giorni ex art. 377,Data pubblicazione 09/06/2026comma 2, c.p.c.In data 4-5 giugno 2026 la Credit Agricole Italia s.p.a.depositava procura speciale chiedendo di partecipare all’udienza didiscussione.All’udienza pubblica del 5 giugno 2026 il patrono erarialeinsisteva nell’istanza di rinvio; il Sostituto Procuratore Generale, dr.Alessandro Pepe, e l’Avvocato Luciano Bonito Oliva non siopponevano.Considerato che:1.

Con il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Liguria, la Corte è investita delcompito di stabilire se nella base imponibile IRAP, per gli intermediarifinanziari, rientri la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), previstadall’art. 117-bis TUB.2. Preliminarmente questa Corte osserva che solo in data 1°giugno 2026 risulta eseguita all’Agenzia delle entrate lacomunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza pubblica del 5giugno 2026;in difetto del rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art.377, comma 2, c.p.c., va accolta l’istanza di rinvio formulata dalpatrono erariale e disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti