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Decreto — n. 18740/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18740/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18740/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 18104/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 18740/2026Data pubblicazione 09/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 18104/2025 proposto da:MARCHE MULTISERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Fanni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, n. 184/4/2025depositata il 18 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 25 maggio 2026 con il quale la parte ricorrente ha chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18740/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 18104/2025 proposto da:MARCHE MULTISERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Fanni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, n. 184/4/2025depositata il 18 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 25 maggio 2026 con il quale la parte ricorrente ha chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta concorrenza fiscale sospensione della riscossione fiscale liquidazione aziendale a fini fiscali procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
184/4/2025depositata il 18 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 25 maggio 2026 con il quale la parte ricorrente ha chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 18104/2025Numero sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 18740/2026Data pubblicazione 09/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 18104/2025 proposto da:MARCHE MULTISERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Fanni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, n. 184/4/2025depositata il 18 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 25 maggio 2026 con il quale la parte ricorrente ha chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 08/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO