Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18739/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18739/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18739/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

!Numero registro generale 18004/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 18739/2026Data pubblicazione 09/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 18004/2025 proposto da:MARCHE MULTISERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Fanni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, n. 183/4/2025depositata il 18 febbraio 2025.Visti gli atti depositati il 18 e il 25 maggio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia alricorso incidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18739/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 18004/2025 proposto da:MARCHE MULTISERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Fanni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, n. 183/4/2025depositata il 18 febbraio 2025.Visti gli atti depositati il 18 e il 25 maggio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia alricorso incidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
concorrenza fiscale risoluzione delle controversie esperimento di conciliazione armonizzazione delle legislazioni fiscali procedura giudiziaria tributaria concordato nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!Numero registro generale 18004/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 18739/2026Data pubblicazione 09/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 18004/2025 proposto da:MARCHE MULTISERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Fanni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, n. 183/4/2025depositata il 18 febbraio 2025.Visti gli atti depositati il 18 e il 25 maggio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia alricorso incidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 08/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO