Italian Supreme Court dismisses appeal as parties conciliated and extinguished the proceedings by agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal extinguished because both parties submitted requests to terminate the litigation through conciliation. The court noted that the appellant's withdrawal, accepted by the respondent, constituted a valid renunciation of the claim under procedural law. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the costs to be compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties conciliate and request extinction of proceedings, the court declares the appeal extinguished and compensates costs, treating the withdrawal as a valid renunciation of the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 16881/2024Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 18733/2026Data pubblicazione 09/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 16881/2024 proposto da:MARCHE MULTISERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Fanni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, n. 26/3/2024depositata l’8 gennaio 2024.Visti gli atti depositati il 18 e il 25 maggio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 08/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO