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Decreto — n. 18733/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as parties conciliated and extinguished the proceedings by agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 18733/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal extinguished because both parties submitted requests to terminate the litigation through conciliation. The court noted that the appellant's withdrawal, accepted by the respondent, constituted a valid renunciation of the claim under procedural law. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the costs to be compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties conciliate and request extinction of proceedings, the court declares the appeal extinguished and compensates costs, treating the withdrawal as a valid renunciation of the claim.

Parole chiave

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conciliation and extinction withdrawal of appeal compensation of costs termination of proceedings party agreement contenzioso tributario risoluzione delle controversie ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

!Numero registro generale 16881/2024Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 18733/2026Data pubblicazione 09/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 16881/2024 proposto da:MARCHE MULTISERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Fanni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, n. 26/3/2024depositata l’8 gennaio 2024.Visti gli atti depositati il 18 e il 25 maggio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 08/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO