Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case definition. The appellant, represented by Ronga and Calzone, challenged a regional tax court decision against the Revenue Agency and Customs authorities but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings and order the appellants to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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oluca, TavernitiSurace Giuseppina, Taverniti Giuseppe, Taverniti Pantaleone,rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Ronga unitamente all’avvocatoAngelo Nicola Calzone-ricorrenti-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Dogane E Dei Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Catanzaro-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaron.1584/2017 depositata il 07/06/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 2030/2018Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 18714/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Andreina Giudicepietro