Decreto — n. 18706/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controBanco Bpm Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Escalar-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado diLombardia n.3028/2023 depositata il 10/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 18706/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
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sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controBanco Bpm Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Escalar-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado diLombardia n.3028/2023 depositata il 10/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 7875/2024Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 18706/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Andreina Giudicepietro