Decreto — n. 18697/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato Marco Lambertiunitamente all’avvocato Bruno Bellini-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale DelloStato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Toscanan.776/2025 depositata il 23/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 18697/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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ato Marco Lambertiunitamente all’avvocato Bruno Bellini-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale DelloStato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Toscanan.776/2025 depositata il 23/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3483/2026Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 18697/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Andreina Giudicepietro