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Decreto — n. 18546/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18546/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18546/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 8903/2026Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 18546/2026Data pubblicazione 08/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 8903/2026 proposto da:UOP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Corrado Mollica;-ricorrente-controCOMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, sez. staccatadi Reggio Calabria, n. 3327/7/2025 depositata il 10 dicembre 2025.Visto l’atto depositato il 18 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18546/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 8903/2026 proposto da:UOP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Corrado Mollica;-ricorrente-controCOMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, sez. staccatadi Reggio Calabria, n. 3327/7/2025 depositata il 10 dicembre 2025.Visto l’atto depositato il 18 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione conseguenze del ritiro rinuncia all'espropriazione ritiro dell'azione giudiziaria rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
3327/7/2025 depositata il 10 dicembre 2025.Visto l’atto depositato il 18 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 8903/2026Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 18546/2026Data pubblicazione 08/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 8903/2026 proposto da:UOP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Corrado Mollica;-ricorrente-controCOMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, sez. staccatadi Reggio Calabria, n. 3327/7/2025 depositata il 10 dicembre 2025.Visto l’atto depositato il 18 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 05/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO