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Decreto — n. 18449/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18449/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18449/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to Emanuele Brunetti-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Potenza, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado dellaBasilicata n.181/2025 depositata il 18/08/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 18449/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario accollo delle spese procedurali anticipi delle spese procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

to Emanuele Brunetti-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Potenza, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado dellaBasilicata n.181/2025 depositata il 18/08/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 26499/2025Numero sezionale 1511/2026Numero di raccolta generale 18449/2026Data pubblicazione 08/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 06/06/2026Il Consigliere delegatoStefania Billi