Decreto — n. 18447/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAle rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Antonio Martielli-ricorrente-controComune Di Cassano Delle Murge in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mario Cazzolla-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Puglian.1878/2025 depositata il 16/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 18447/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
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le rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Antonio Martielli-ricorrente-controComune Di Cassano Delle Murge in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mario Cazzolla-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Puglian.1878/2025 depositata il 16/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2153/2026Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 18447/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 06/06/2026Il Consigliere delegatoStefania Billi