Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Comune di Bologna, did not act to preserve the litigation rights after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
cato Giuseppe DiGiovine-ricorrente-controComune Di Bologna - Area Risorse Finanziarie Ufficio Ici in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCaterina Siciliano unitamente all’avvocato Antonella Trentini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di EmiliaRomagna n.516/2025 depositata il 29/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 891/2026Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 18444/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, eagli oneri fiscali relativi alle pubbliche avvocature ex art. 1, comma 208, L.266/05.Così deciso in Roma, il 06/06/2026Il Consigliere delegatoStefania Billi