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Decreto — n. 18433/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil process extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 18433/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court found that the absence of such a request, combined with the regular definition of the dispute, triggered the automatic extinction mechanism under Article 5 of Law No. 130 of 2022. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022; Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile: The process extinguishes automatically if no party requests a hearing within the legal term, terminating the litigation without a merits decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
process extinguishment lack of hearing request statutory time limit automatic termination civil procedure law

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022
13 del 2023,espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi dilegittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile

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Testo completo

taria II Grado di Bolzano n.34/01/2021 depositata il04/05/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmessodall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023,espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi dilegittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego aisensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui alcomma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzataunicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 05/06/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino