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Decreto — n. 18429/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18429/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18429/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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resentati e difesi dall'avvocatoDANIELA AGNELLOControAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n.1864/07/2022 depositata il 26/04/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto delricorso per Cassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata)previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art.1, comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensidel terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipateDICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 04/06/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

Regesto Legislator

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Decreto — n. 18429/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata)previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art.1, comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensidel terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipateDICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 04/06/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

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Testo completo

resentati e difesi dall'avvocatoDANIELA AGNELLOControAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n.1864/07/2022 depositata il 26/04/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto delricorso per Cassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata)previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art.1, comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensidel terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipateDICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 04/06/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino