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Ordinanza — n. 18417/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, ruling corporate profit must include costs before allocating capital income to partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18417/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the Revenue Agency's appeal against a lower court's tax assessment regarding a limited partnership. The Agency argued that partners' capital income should be based solely on the company's gross revenues, whereas the lower courts correctly applied the principle of capacity to contribute by deducting costs from revenues to determine net profit. The court affirmed that capital income is a fraction of the company's net profit, not gross revenue, ensuring tax liability aligns with actual economic capacity.

Regesto Legislator

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Art. 47 Tuir; Art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600/73: Capital income attributable to partners in a limited partnership must be calculated as a fraction of the company's net profit (revenues minus costs), not based on gross revenues alone, to comply with the constitutional principle of capacity to contribute.

Parole chiave

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limited partnership taxation capital income allocation net profit calculation capacity to contribute inductive tax assessment Tuir Art. 47 DPR 600/73

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Tuir
660953 - 01).Tuttavia, l’infondatezza del ricorso consiglia di definire senz’altro ilpresente giudizio nel merito.1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 47,comma 1, Tuir e dell’art.
Art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973
47,comma 1, Tuir e dell’art. 39, comma 1, lett.
Art. 53, comma 1, Cost.
Art. 109 Tuir
Art. 8 della legge n. 890 del 1982
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Il ricorso è rigettato.Non avendo la contribuente svolto attività difensiva, non vi è luogo allaregolazione delle spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U -, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953 - 01
Corte Costituzionale n. 228 del 2014
Corte Costituzionale n. 10 del 2023

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Testo completo

fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controBarlotti Maria, difesa in secondo grado dal dott. Turivio Bianchino;– intimato –Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA CAMPANIA - SALERNO, n. 7373/2017, depositata in data6/9/2017;Numero registro generale 7959/2018Numero sezionale 3487/2026Numero di raccolta generale 18417/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 aprile 2026;L’Agenzia delle Entrate emise a carico della società MeridianaManagement s.r.l. un avviso di accertamento per l’anno d’imposta2009, con il quale accertò utili extrabilancio per l’importo di euro160.702 ed altri componenti positivi per euro 13.952 ed un redditod’impresa pari ad euro 37.040, a fronte di una perdita dichiarata dieuro 178.854.Accertò, inoltre, maggiori redditi di capitale in capo ai due soci BarlottiMaria (d’ora in poi, anche “la contribuente”) e Greco Giuseppe, ai sensidell’art. 47 Tuir e 27 del d.P.R. n. 600 del 1973.Il reddito di capitale attribuito alla contribuente era determinato in euro55.576, considerando i maggiori ricavi e gli altri componenti positiviaccertati in capo alla società.La contribuente impugnò dinanzi alla C.T.P. di Salerno la ripresa fiscaleesercitata ai suoi danni, quale socia di società a ristretta basepartecipativa, ed il giudice di primo grado rideterminò la ripresa fiscalea carico della contribuente in considerazione del maggior redditoaccertato in capo alla società, non ai maggiori ricavi.Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. territoriale confermò la sentenza diprimo grado.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato ad un solo motivo.La contribuente è rimasta intimata.Ragioni della decisioneInnanzitutto, in via preliminare, deve rilevarsi che la notificazionedell’odierno ricorso è stata effettuata ai sensi dell’art. 8 della legge n.890 del 1982 e che agli atti manca l’avviso di ricevimento dellaraccomandata informativa spedita dall’agente postale secondo il ritor.g. n. 7959/2018 a.c. 23/4/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7959/2018Numero sezionale 3487/2026Numero di raccolta generale 18417/2026Data pubblicazione 08/06/2026degli irreperibili “relativi”, visto che al domicilio al quale è stato speditoil ricorso non è stato rinvenuto nessuno (Sez. U -, Sentenza n. 10012del 15/04/2021, Rv. 660953 - 01).Tuttavia, l’infondatezza del ricorso consiglia di definire senz’altro ilpresente giudizio nel merito.1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 47,comma 1, Tuir e dell’art. 39, comma 1, lett.

d) del d.P.R. n. 600/73 inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata per aver ritenuto che oggetto della ripresa fiscaledebba essere il reddito pro quota extra contabile accertato in capo allasocietà e presuntivamente distribuito ai soci, nei limiti dell’art. 47 Tuir,mentre, secondo l’amministrazione, oggetto della ripresa nei confrontidei soci dovrebbero essere i maggiori ricavi accertati in capo allasocietà e presuntivamente distribuiti pro quota ai soci.1.1. Il motivo è infondato.L’amministrazione pretende di imputare pro quota alla contribuentenon il maggior reddito extracontabile accertato in capo alla società, masolo i maggiori ricavi da quest’ultima conseguiti, senza tener conto deicosti.Senonché, tale pretesa non ha alcun fondamento giuridico.Il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53, comma 1, Cost.,con particolare riferimento alla tassazione del reddito, esige che dairicavi dalla cessione di beni e servizi siano detratti i costi sostenuti perottenere quei ricavi, secondo i princìpi di competenza e di inerenza, dicui all’art. 109 Tuir.Tale corollario del principio di capacità contributiva vale anche per gliaccertamenti induttivi, secondo quanto spiegato dagli arresti dellaCorte Costituzionale nn. 228 del 2014 e 10 del 2023.Orbene, se il reddito d’impresa da tassare in capo ad una societàcommerciale è una nozione fiscale che ha quale suo presupposto lar.g. n. 7959/2018 a.c. 23/4/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7959/2018Numero sezionale 3487/2026Numero di raccolta generale 18417/2026Data pubblicazione 08/06/2026produzione di utili d’impresa, che a loro volta risultano dalla sottrazionedai ricavi conseguiti in un periodo determinato d’imposta dei costi dicompetenza, il reddito da capitale ritratto dal socio non può che essereuna frazione del detto reddito d’impresa, determinata con riferimentoalla quota di partecipazione al capitale sociale, la cui base imponibile èa sua volta fissata dall’art. 47 Tuir.Ne consegue che il maggior reddito da capitale in capo ai soci di unasocietà di capitali a ristretta base partecipativa non può che essere unafrazione del maggior reddito d’impresa accertato in capo alla società, asua volta determinata in base ai maggiori utili (ricavi-costi), e non aisoli maggiori ricavi, accertati.2.

Il ricorso è rigettato.Non avendo la contribuente svolto attività difensiva, non vi è luogo allaregolazione delle spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il Presidente(Marcello Maria Fracanzani)r.g. n. 7959/2018 a.c. 23/4/2026 4Cons. est.

Angelo Napolitano