Cassation court dismisses appeal as case extinguished by voluntary payment of tax assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the underlying tax dispute was resolved by the taxpayer's voluntary payment of the assessed amounts. The taxpayer had already submitted payment receipts to the court, satisfying the obligation that triggered the administrative proceedings. Consequently, the court found no remaining subject matter to adjudicate and dismissed the appeal without further analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.l. n. 119 del 2018; When a taxpayer voluntarily pays disputed tax assessments and submits proof of payment, the litigation is extinguished by cessation of the subject matter, rendering any subsequent cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati GiovanniRe e Giuseppe Sangiovanni, elettivamente domiciliato in Roma alla viaVittoria Colonna n. 40, presso lo studio dell’Avv. Alberto Di Capua;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 20066/2018Numero sezionale 3489/2026Numero di raccolta generale 18412/2026Data pubblicazione 08/06/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA CAMPANIA, n. 11017/8/2017, depositata in data 29/12/2017;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.
AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 aprile 2026;Rilevato che:La sentenza d’appello indicata in epigrafe è stata impugnata con ricorsoper cassazione da Giuseppe Attardi (“il contribuente”), che hadepositato anche una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1.c.p.c.;L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso;Considerato che:Il contribuente ha definito in maniera agevolata la presentecontroversia relativa ai due avvisi di accertamento impugnati in primecure, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018;Ha depositato le quietanze di pagamento in atti;Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute;
P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il Presidente(Marcello Maria Fracanzani)r.g. n. 20066/2018 a.c. 23/4/2026 2Cons. est. Angelo Napolitano