Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18408/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal, upholding lower court's finding that the taxpayer proved the genuineness of intra-group consulting costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18408/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding intra-group consulting costs. The taxpayer successfully demonstrated the genuineness and business relevance of these expenses through detailed written contracts, invoices, and supporting reports. The court ruled that the lower court correctly applied the burden of proof, rejecting the tax authority's argument that generic invoice descriptions were insufficient without further evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 109, comma 5, Tuir; Art. 2697 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The taxpayer bears the burden of proving the genuineness and business relevance of intra-group costs; generic invoice descriptions are insufficient without corroborating evidence such as contracts and activity reports.

Parole chiave

Generato dall'IA
intra-group consulting costs burden of proof tax genuineness of expenses Regional Tax Commission Italian tax law inherent business relevance tax appeal dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 109, comma 5, Tuir
Art. 2697 c.c.
109, comma 5, Tuir e dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
2697 c.c., inrelazione all’art. 360 n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
come per legge, ed oltre ad euro duecento perspese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2697 c.c
109, comma 5, Tuir e dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controEnergas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso,dagli Avvocati Giorgia Gaudino e Paolo Iannone, presso il cui studio èelettivamente domiciliata in Roma alla via Antonio Bertoloni n. 27;– controricorrente –Numero registro generale 27034/2018Numero sezionale 3491/2026Numero di raccolta generale 18408/2026Data pubblicazione 08/06/2026Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA CAMPANIA, n. 1721/2018, depositata in data 23/2/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 aprile 2026;Con ricorso notificato in data 21/2/2015, la società Energas S.p.A.(d’ora in poi, anche “il contribuente”) propose impugnazione avversol’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009. Tale attotraeva origine da un controllo volto ad approfondire i rapporti tral’odierna contribuente ed altre società del gruppo (Zetagas s.p.a. eAmefin s.p.a.), in relazione ai costi infragruppo per consulenze, oltreche al trattamento fiscale, ai fini Irap, di alcuni indennizzi assicurativi.Con il detto avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate mosse trerilievi: disconobbe l’importo di euro 1.334.000 ai fini Ires e Irap ed euro268.000 ai fini Iva; riprese a tassazione, ai fini Irap, l’importo di euro114.405 relativo ad omessa tassazione di ricavi, non avendo la societàprovveduto, in sede di dichiarazione dei redditi, ad operare lavariazione in aumento relativa agli indennizzi assicurativi conseguitiper tale importo; recuperò a tassazione costi non inerenti per unimporto di euro 4.484,42.La C.T.P., nel contraddittorio tra le parti, accolse il ricorsorelativamente alla deducibilità dei costi per consulenze.La sola Agenzia delle Entrate propose appello avverso il capo dellasentenza di primo grado per il quale risultò soccombente.La C.T.R. territoriale, nel contraddittorio con la contribuente, rigettò ilgravame.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato ad un solo motivo.Si difende la contribuente con controricorso.r.g. n. 27034/2018 a.c. 23/4/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 27034/2018Numero sezionale 3491/2026Numero di raccolta generale 18408/2026Data pubblicazione 08/06/2026La contribuente ha anche depositato brevi note prima dell’udienza,richiamando il contenuto del controricorso.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 109, comma 5, Tuir e dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata per avere richiamato, in punto di ripartizionedell’onere della prova, la giurisprudenza di legittimità senza indagarela natura dei servizi prestati alla odierna contribuente, al di là dellagenerica descrizione contenuta nelle fatture.Non vi sarebbe la prova, secondo l’Agenzia ricorrente, dell’inerenza“qualificata” dei costi di cui la C.T.R. ha ammesso la deducibilità.1.1.

Il motivo è inammissibile.Al di là di come è stato rubricato il motivo, l’Agenzia tenta di ottenereun diverso, e più favorevole ad essa, giudizio sulla specificità dei costiinfragruppo oggetto di deduzione da parte della contribuente.Invero, la sentenza impugnata, dopo aver premesso l’indirizzogiurisprudenziale secondo il quale “la documentazione deve esserequella rispondente alla prassi commerciale a alla snellezza dei rapportieconomici”, ha spiegato che la contribuente ha operato “secondocanoni di normale diligenza, stipulando in forma scritta i relativicontratti di consulenza, specificando analiticamente nei contratti stessila natura e la tipologia delle prestazioni richieste, richiamando nellefatture il contratto, ottenendo evidenza formale delle attività diconsulenza ricevute attraverso una serie di relazioni, budget, report,analisi dei volumi, dei flussi e dei margini ed altro ancora”.Ancora, prosegue il giudice di appello affermando che “mediante laproduzione della richiamata documentazione la società ricorrente haadeguatamente dimostrato la effettività delle prestazioni, la relativautilità ai fini del raggiungimento delle finalità imprenditoriali tipiche edr.g. n. 27034/2018 a.c. 23/4/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 27034/2018Numero sezionale 3491/2026Numero di raccolta generale 18408/2026Data pubblicazione 08/06/2026il collegamento funzionale tra i costi di consulenza sostenuti ed il cicloaziendale. Tale corredo probatorio ha, pertanto, contrastatoefficacemente le osservazioni dell’ufficio che, dal canto suo, ha basatomolto le proprie azioni sulla genericità della descrizione delle fatture,non attribuendo, viceversa, la dovuta rilevanza ad altri elementi, aventivalenza formale e sostanziale, che dimostrano sufficientementeeffettività, inerenza e la coerenza economica delle attività diconsulenza in questione”.Si tratta di una motivazione congrua che, sostanzialmente, dà atto chela contribuente ha raggiunto la prova della esistenza e della inerenzadei costi dedotti.2.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della societàEnergas S.p.A., delle spese di giudizio, che si liquidano in eurotredicimiladuecento per compensi, oltre al rimborso delle spesegenerali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento perspese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.r.g. n. 27034/2018 a.c. 23/4/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 27034/2018Numero sezionale 3491/2026Numero di raccolta generale 18408/2026Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il Presidente(Marcello Maria Fracanzani)r.g. n. 27034/2018 a.c. 23/4/2026 5Cons. est. Angelo Napolitano