Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18370/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to incorrect calculation of dispute value exceeding mediation threshold.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18370/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the mediation-reclamation procedure. The taxpayer argued the dispute value was too high, but the court found the Regional Commission correctly identified the total amount including taxes and fines, not just the single fine. Consequently, the appeal was rejected because the dispute value exceeded the statutory threshold for mediation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17-bis D.Lgs. 546/92; Art. 13 DPR 115/2002: The dispute value for mediation eligibility must reflect the total amount of taxes, fines, and accessories contested, not merely the single fine, and exceeding the threshold renders the procedure inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute value mediation threshold inadmissibility appeal single fine vs total tax administration procedure fissazione della multa spese del veicolo a motore contravvenzione per eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17-bis D.Lgs. 546/1992
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha dichiaratol’inammissibilità del ricorso atteso che lo stesso non rientrava nella ipotesidi reclamo ex art. 17-bis D.Lgs.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.
Art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.
art. 17-bis D.Lgs. 546/92
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha dichiaratol’inammissibilità del ricorso atteso che lo stesso non rientrava nella ipotesidi reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92 e ritenuto che la costituzione ingiudizio era avvenuta oltre il termine di gg.
art. 12 D.Lgs. 546/92
20.000,00, per cui era richiesta la mediazione, anche a volerconsiderare, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 546/92, la sola imposta senzasanzioni, interessi e spese.In conseguenza il ricorso andava depositato nel termine di cui alsuccessivo l’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

enzie delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.1954/2022 depositata il 09/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.1. In punto di fatto, la sentenza in epigrafe riferisce che “CusmanoOrazio ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento n.Numero registro generale 3297/2025Numero sezionale 4384/2026Numero di raccolta generale 18370/2026Data pubblicazione 07/06/2026TYS01W501704/2013, con il quale l’Ufficio recuperava la maggioreimposta oltre sanzioni (e) interessi.

L’AE di Catania ha difeso la propriapretesa. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha dichiaratol’inammissibilità del ricorso atteso che lo stesso non rientrava nella ipotesidi reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92 e ritenuto che la costituzione ingiudizio era avvenuta oltre il termine di gg. 30 dalla notifica. Appella partericorrente, che, censurata la sentenza in ordine alla declaratainammissibilità”.1.1. Il ricorso per cassazione, invece, riferisce che:- “il sig. Cusmano ha dedotto dinnanzi alla Commissione TributariaRegionale di aver impugnato, dinnanzi la Commissione TributariaProvinciale di Catania, con ricorso iscritto al n. 1694/2014, la sanzioneamministrativa pecuniaria unica pari ad € 19.305,00, per asseriteviolazioni (IRPEF, add. regionale, IRAP, IVA, add. comunale) di cuiall’avviso di accertamento n. TYS01W501704, notificato in data19.09.2013”;- invero, l’Agenzia, ad esito di contraddittorio nell’ambito di unprocedimento finalizzato a rettifiche in applicazione di studi di settore conriferimento all’attività di autotrasportatore per conto di terzi esercitata dalcontribuente, notificava a questi “l’avviso di accertamento n.TYS01W501704 avente ad oggetto la sanzione pecuniaria di € 19.305,00”,costituente il risultato dell’applicazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 472 del 1997,a fronte di un cumulo materiale, per le distinte violazioni contestate, “pariad € 23.599,00”;- “pertanto la Direzione Provinciale di Catania, ha irrogato al ricorrentela sanzione amministrativa unica pari ad € 19.305,00 che il sig.

Cusmanoha impugnato in primo grado dinnanzi la Commissione TributariaProvinciale di Catania”.2. La CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello.Numero registro generale 3297/2025Numero sezionale 4384/2026Numero di raccolta generale 18370/2026Data pubblicazione 07/06/20262.1. In motivazione – premesso che il contribuente sosteneva essere ilprimo giudice caduto in errore “nell’avere ritenuto che il valore dellacontroversia è dato dalla somma delle imposte pari ad €. 23.599,00 più lasanzione di € 19.305,00” – osserva:«E tuttavia col ricorso introduttivo “si chiede a codesta On.

Commissioneaccolti i suesposti motivi di illegittimità e respinte le contrarie deduzionidell’Ufficio, di volere annullare in quanto illegittimo e/o nullo e/oannullabile perché infondato l’avviso di accertamento n. TYS01W501704,e, ove occorr(a), tutti gli altri atti presupposti e consequenziali”.Orbene dall’esame dell’atto impugnato appare evidente che questo portaun accertamento di maggiori imposte per €. 23.599,00, una sanzione di €.19.305,00 ed ancora interessi per €. 2.294,79 e spese di notifica per €.8,75, con un importo globale dovuto di €. 45.207,54.

Sicché, essendostato chiesto l’annullamento dell’intero avviso, il valore della controversia,ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92, è certamente superiore al limite di€. 20.000,00, per cui era richiesta la mediazione, anche a volerconsiderare, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 546/92, la sola imposta senzasanzioni, interessi e spese.In conseguenza il ricorso andava depositato nel termine di cui alsuccessivo l’art. 21, senza l’aggiunta dei 90 gg. previsti per il reclamo-mediazione».3. Propone ricorso per cassazione il contribuente con un motivo;l’Agenzia resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso è così rubricato: “Per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto”.1.1. Vi si deduce che “la questione in esame verte esclusivamente(su)lla corretta applicazione della normativa di cui agli artt. 12 e 17-bis delNumero registro generale 3297/2025Numero sezionale 4384/2026Numero di raccolta generale 18370/2026Data pubblicazione 07/06/2026D.Lgs. 546/92”. “I Giudici delle Commissioni Tributarie adite sono incorsiin errore ritenendo che il valore della controversia è dato dalla somma diciò che hanno definito imposte pari ad euro 23.599,00 più la sanzioneunica di € 19.305,00”.

“L’Agenzia delle Entrate nei propri scritti che siriportano integralmente all’avviso di accertamento ha correttamentedefinito ‘sanzioni le somme ivi indicate pari ad euro 23.599,00, difatti silegge: ‘Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguentisanzioni (Irpef, Add. regionale, Irap, Iva, Add. comunale) per lacomplessiva somma di euro 23.599,00” e ‘non imposte’ come definite insentenza dalla Commissione Tributaria Provinciale”. “Pertanto l’importorisultante dal cumulo giuridico di euro 19.305,00 è inferiore a quellorisultante dal cumulo materiale di € 23.559,00”.

“Si evidenzia altresì,senza rinuncia alle superiori eccezioni, che, secondo la lettera dell'art. 17-bis (che recita testualmente: ‘per le controversie di valore non superiore aventimila euro ...’), il limite di valore va comunque riferito alla‘controversia’ e non all'atto in sé; esso, pertanto, non va determinato inragione di tutte le somme richieste nel provvedimento dell'Agenzia, madegli importi concretamente impugnati dal contribuente. Così, di fronte adun atto impositivo che contenga imposte anche per un importo superiore a20.000 euro, l'istituto troverà applicazione laddove il soggetto passivointenda opporvisi nel limite di valore previsto dall'art. 17-bis”.

“LaCommissione Tributaria Regionale riferisce nella sentenza che il Cusmanocon il ricorso introduttivo avrebbe chiesto: ‘di volere annullare in quantoillegittimo e/o nullo e/o annullabile perché infondato l’avviso diaccertamento n. TYS01W501704, e, ove occorr(a), tutti gli altri attipresupposti e consequenziali (…)’. Tale riferimento è parziale e ‘impreciso’e non corrisponde ad una lettura corretta delle richieste formulate dalCusmano il quale, si legge nel ricorso, ha chiesto alla CommissioneTributaria Regionale: ‘In accoglimento del presente appello, vengatotalmente riformata la sentenza n. 587/20207 emessa dalla CommissioneNumero registro generale 3297/2025Numero sezionale 4384/2026Numero di raccolta generale 18370/2026Data pubblicazione 07/06/2026Tributaria Provinciale di Catania – Sez. 12 - R.G. 1696/2014, e di ritenerenon dovuta la sanzione di € 19.305,00 (…)’”.2.

Il motivo è inammissibile perché non coglie l’effettiva “ratiodecidendi” della sentenza impugnata.2.1. Afferma la CTR che il valore della controversia, alla luce dellalettura del ricorso introduttivo del giudizio, era superiore alla soglia di euro20.000, superata la quale non era ammissibile la procedura di mediazione-reclamo: ciò – evidenzia la CTR – alla luce dell’espressa richiesta delcontribuente, contenuta in tale ricorso, di annullare per intero l’avviso diaccertamento, con riferimento cioè ad imposte, interessi e sanzioni, oltreaccessori, siccome totalmente illegittimo, e non già per quella sola parterelativa alle sanzioni.La confutazione di tale interpretazione della domanda iniziale ad operadella CTR (peraltro conformemente alla CTP), effettuata dal contribuentenel motivo, non coglie nel segno, perché, a dimostrazione dell’errore in cuisarebbero caduti entrambi i giudici di merito, il contribuente non offre unariproduzione letterale, contraria a quella compiuta dalla CTR, tratta dalricorso introduttivo, bensì una citazione tratta dal ricorso in appello.2.2.

Talché la questione della rilevanza, ai fini della determinazione delvalore della controversa, della sola sanzione unica di euro 19.305,00, enon delle sanzioni complessive in cumulo, è irrilevante: come visto, la CTRnon erra affatto nel considerare l’unico corretto importo sanzionatorio, chefa coincidere con la sanzione unica di euro 19.305,00, ma rileva cheimpugnato era l’avviso di per se stesso, recante sia detta sanzione che leimposte, con conseguente sforamento della soglia di euro 20.000.3. In definitiva, il ricorso va integralmente disatteso.Nulla è statuirsi sulle spese, in difetto di attività agenziale.Numero registro generale 3297/2025Numero sezionale 4384/2026Numero di raccolta generale 18370/2026Data pubblicazione 07/06/2026Il contribuente è nondimeno “ex lege” tenuto al pagamento del cd.doppio contributo unificato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro